n. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 2015 -

Il Collegio arbitrale composto da: avv. Stefano Bardaro, Presidente;

avv. Giuseppe Francesco Paolo Caforio, arbitro;

avv. Antonio Leonardo Deramo, arbitro;

costituito per giudicare in ordine alla controversia tra societa' Manna DP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cosimo Damiano Manna, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Tornasicchio e Comune di Brindisi, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Trane e Monica Canepa, riveniente dal contratto di appalto stipulato fra le parti in data 12 novembre 2004, rep. 11088, registrato in data 24 novembre 2004 al n. 3794 serie 1, avente ad oggetto «i lavori di riqualificazione e recupero della piazza Vittoria e delle vie Giudea, Sacramento, Pergola e Cesare Battisti in Brindisi nonche' lavori effettuati extra contratto». Fatto Con contratto del 12 novembre 2004 (rep. n. 11088) il Comune di Brindisi affidava alla ditta individuale Manna Cosimo Damiano lavori di riqualificazione e recupero della piazza Vittoria e delle vie Giudea, Sacramento, Pergola e Cesare Battisti per un importo complessivo di euro 610.525,29 oltre euro 8.000,00 per oneri di sicurezza. L'impresa appaltatrice formulava n. 4 riserve per un ammontare complessivo di euro 96.153,24 oltre interessi maturati e maturandi ex lege LL.PP., con espressa richiesta di attivazione del procedimento di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994 poiche' trattavasi di importi che superavano il 10% dell'importo di contratto. Con apposita istanza, notificata in data 18 luglio 2009, l'impresa Manna richiedeva l'avvio del procedimento ex art. 31-bis, legge n. 109/1994, al fine di esperire il tentativo di accordo bonario in ordine alle riserve de quibus. La stazione appaltante con nota del 30 luglio 2010 concludeva la procedura de qua, comunicando di non ravvisare gli estremi per poter accogliere l'offerta formulata dall'appaltatore. La societa' Manna DP, quindi, con atto di accesso del 5 dicembre 2012, proponeva domanda di arbitrato dichiarando di volersi avvalere della clausola arbitrale prevista dal capo 10, art. 45 del capitolato speciale d'appalto, nella quale le parti avevano convenuto quanto segue: «ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie e' attribuita ad un arbitro ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile». Nella domanda di arbitrato la Manna DP srl formulava i seguenti quesiti: «1) dica il Collegio - previo, ove occorra, accertamento in via istruttoria dell'effettiva avvenuta esecuzione delle opere in questione, della loro natura, ritualita', consistenza ed utilita' - se e/o in che misura spettino all'impresa Manna le seguenti somme: 1a) euro 96.153,24 rivenienti da n. 4 riserve ritualmente sollevate ed iscritte nei registri di contabilita' lavori nonche' ribadite nella rendicontazione dello stato finale dell'8 giugno 2006, il tutto oltre interessi ex lege in materia di lavori pubblici dalla data della domanda sino al soddisfo;

1b) ed in ogni caso, tutte quelle altre somme, pure ritualmente richieste, a titolo di svincolo ritenute di legge, di corrispettivo per opere eseguite extra contratto in ossequio a specifiche disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione e/o dalla direzione lavori, ordinate onde correggere errori e/o omissioni, in ogni caso non imputabili all'impresa, il tutto oltre interessi ex lege in materia di lavori pubblici, dalla data della domanda sino al soddisfo;

2) dica il Collegio , in via assolutamente gradata, se tutte e/o parte delle somme di cui ai punti precedenti, nessuna esclusa, spettino, all'impresa quanto meno a titolo di indebito arricchimento, previo, ove occorra, accertamento della loro utilitas;

3) dica il Collegio se ed in quale misura spettino, sulle somme riconosciute, all'impresa, gli interessi ex lege sui lavori pubblici nonche' il diritto al risarcimento del maggior danno subito per l'essere stata costretta a ricorrere al credito bancario per ritardato e/o omesso pagamento delle somme spettanti;

4) pronunci il Collegio, in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda, la consequenziale condanna al pagamento delle relative somme in danno del Comune di Brindisi ed in favore dell'impresa Manna DP Srl;

5) dica, infine ed in ogni caso il Collegio a carico di quale delle parti dovranno essere imputate le spese legali relative al procedimento arbitrale al funzionamento del Collegio e/o della consulenza tecnica, qualora espletata». Nella domanda di arbitrato la Manna DP Srl provvedeva a nominare quale arbitro l'avv. Antonio Leonardo Deramo. Il Comune di Brindisi, con deliberazione di giunta del 20 febbraio 2013, prot. n. 46, provvedeva a nominare il proprio arbitro nella persona dell'avv, Emanuela Guarino. Successivamente, in mancanza di accordo per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, su ricorso della Manna DP Srl, provvedeva il Presidente del Tribunale di Brindisi alla nomina dell'avv. Stefano Bardaro. In data 29...

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