n. 81 SENTENZA 21 marzo - 13 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilita' regionale 2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 aprile 2016, depositato in cancelleria il 28 aprile 2016 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 26-28 aprile 2016, depositato il 28 aprile 2016 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed l), della Costituzione, l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilita' regionale 2016). 2.- Il citato art. 12, al comma 1, stabilisce: «La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalita', istituisce un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalita'"». Il successivo comma 2 dispone che detto fondo «e' destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attivita', la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta». 2.1.- Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, detti commi prevedono «il riconoscimento del beneficio economico del gratuito patrocinio» in favore delle vittime di determinati delitti, a prescindere dal reddito, in relazione al giudizio penale eventualmente promosso nei loro confronti, avente ad oggetto i reati alle stesse contestate, qualora abbiano reagito per difendersi dall'aggressione subita. La norma, da un canto, potrebbe «incoraggiare la c.d. "ragion fattasi"»;

dall'altro, potrebbe costituire un deterrente per gli autori dei reati contro il patrimonio o contro la persona. La disposizione realizzerebbe dunque una scelta di politica criminale, che «spetta allo Stato perche' attiene all'equilibrio dei rapporti sociali, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, cioe' ad un bilanciamento di interessi di competenza statale», con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, affermato che spetta allo Stato adottare le misure «relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale» (sono richiamate le sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004, n. 407 del 2002). 2.1.1.- L'impugnato art. 12, commi 1 e 2, si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dato che la possibilita' di fruire del gratuito patrocinio inciderebbe sull'ordinamento e sul processo penale: in primo luogo, in quanto tale beneficio e' accordato, di regola, dallo Stato, per favorire la difesa dei non abbienti;

in secondo luogo, perche' incrementerebbe la possibilita' «di investire risorse in indagini difensive e consulenze di parte». La disposizione influirebbe anche «sulla repressione dei reati attraverso il processo penale e quindi sulla materia dell'ordinamento penale». Essa infatti «obiettivamente rimuove un ostacolo economico all'autodifesa e quindi incide sostanzialmente sulla prevenzione e repressione degli eccessi colposi di legittima difesa». Inoltre, agevolando «obiettivamente l'autodifesa, finisce per accrescere il peso di quest'ultima, che deve essere sempre eccezionale e marginale, rispetto all'intervento dell'Autorita' giudiziaria e della polizia giudiziaria, nella attivita' preventiva e repressiva dei reati», realizzando un bilanciamento di interessi, riservato alla competenza esclusiva dello Stato. 2.1.2.- I commi in esame violerebbero, infine, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nella parte in cui attribuiscono il beneficio in esame ai soli cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni. La finalita' della norma sarebbe infatti di garantire una provvidenza, che dovrebbe essere ragionevolmente riconosciuta a tutti coloro i quali versano nella situazione prevista dalla stessa, indipendentemente dal tempo dal quale risiedono nella Regione Veneto ed anche dalla stessa residenza in quest'ultima. La considerazione che ratio della misura e' la «particolare meritevolezza di tutela riconosciuta agli autori/vittime dei reati in questione, considerati un problema specifico della realta' del Veneto», indurrebbe a ritenere che la residenza (e la durata della stessa) sia un elemento privo di un «collegamento obiettivo» con la finalita' della norma e, appunto per questo, integrerebbe un «criterio del tutto arbitrario di selezione dei destinatari» del beneficio. 2.2.- L'impugnato art. 12, comma 3, dispone: «La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti sul territorio, istituisce, altresi', un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine"». Il successivo comma 4 prevede che detto fondo «e' destinato alla stipula di apposite convenzioni volte a garantire: a) l'anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalita' rientranti nelle proprie funzioni;

  1. il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalita' rientranti nelle proprie funzioni». 2.2.1.- Secondo il ricorrente, tali commi violerebbero l'art. 3 Cost., poiche' realizzerebbero «una ingiustificata disparita' di trattamento tra il personale statale di identico grado o qualifica, che opera in un diverso ambito territoriale» (art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica...

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