n. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2017 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f.: 80224030587;

fax 06/96514000 e PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, 5 e 7 della legge Regionale Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017, recante «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 85 del 9 agosto 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 ottobre 2017. Con la legge regionale n. 40 del 1° agosto 2017 indicata in epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni in tema di «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni»;

e, in particolare, disciplina il recupero dei vani e locali accessori e seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 4, della legge Regione Abruzzo n. 40/2017 viola l'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, in riferimento agli articoli 6, comma 3;

12, e 65, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e viola l'art. 117 comma 3, della Costituzione. 1.1. L'art. 4 della legge regionale n. 40/2017 citata individua i requisiti tecnici degli interventi di recupero. Al comma 4, prevede che «... il recupero dei vani e locali di cui all'art. 2, comma 1, e ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi». La disposizione, pertanto, determina l'elusione dell'obbligo di sottoporre a valutazione ambientale strategica, o almeno alla relativa verifica di assoggettabilita', ai sensi degli articoli 6, comma 3, e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente le «Norme in materia ambientale». L'art. 6, comma 3, «Oggetto della disciplina», infatti, prevede che «Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento». A sua volta, l'art. 12 predetto disciplina la «verifica di assoggettabilita'» alla VAS di tali piani o programmi e delle loro modifiche. Inoltre, potendo determinare una deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali che recepiscono la pianificazione di bacino, l'art. 4, comma 4, citato...

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