n. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge regionale Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014, recante «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016», pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 18 agosto 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2014. Con la legge regionale n. 26 del 18 agosto 2014 indicata in epigrafe, che consta di settantaquattro articoli, la Regione Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016». In particolare, l'articolo 42, recante le «Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti», prevede, al comma 4, che «Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmato e' possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi», e, al successivo comma 5, stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 luglio 2015». Il successivo articolo 51, comma 4, che contiene le «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31», prevede che, dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, sia inserito il seguente comma: «9-bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti...

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