n. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO Sezione 29 Riunita con l'intervento dei signori: Gilardi Gianfranco, presidente;

Uppi Ugo, relatore;

Garofalo Carmelo, giudice, ha emesso la seguente, Ordinanza Sul ricorso n. 883/2013 depositato il 31 gennaio 2013, avverso cartella di pagamento n. 06820120205054190000 IRPEF - altro 2005 - avverso cartella di pagamento n. 06820120205054190000 IRPEF - altro 2006 contro: agente di riscossione Milano Equitalia Nord S.p.a., difeso da: avv. Momma Sophie Stornello;

C/o Studio avv. Laura Albano, via G. Mattei n. 9 - 20020 Arese, proposto dal ricorrente: Messri Nina, piazza Bolivar n. 6 - 20146 Milano, difeso da: avv. Giancarlo Zoppini, avv. Giuseppe Morettini, avv. Ilaria Cherchi, via Crocefisso n. 12 - 20122 Milano. La Commissione tributaria provinciale di Milano - Sezione 29, nella controversia n. 883/2013 RGR tra la sig.ra Nina Messri e l'agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A., ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premessa Con ricorso depositato il 31 gennaio 2013, iscritto al n. 883/2013 RGR, la sig.ra Nina Messri, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Zoppini, avv. Giuseppe Morettini e avv. Ilaria Cherchi, giusta procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 06820120205054190000, notificata in data 4 dicembre 2012, recante l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo delle somme accertate, oltre interessi e diritti di notifica, emessa dalla societa' Equitalia Nord S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Milano, per un ammontare complessivo pari a €

551.585,25, nonche' di un importo, richiesto a titolo di compensi di riscossione, pari a €

25.654,61, per l'ipotesi di pagamento entro la scadenza dei sessanta giorni dalla notifica della cartella, ovvero a €

49.648,55 per l'ipotesi di pagamento successivo a tale termine. Il ricorso riguarda unicamente gli aggi della riscossione determinati sulla somma iscritta nel ruolo recato dalla predetta cartella. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva i seguenti motivi: illegittimita' della cartella di pagamento nella parte in cui e' richiesto il pagamento di «compensi di riscossione» a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' dall'art. 32, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella formulazione in vigore a partire dal 1° gennaio 2009 e con specifico riferimento alla richiesta di pagamento delle somme accertate a mezzo dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2005, ossia in relazione a fatti imponibili relativi ad un periodo d'imposta precedente rispetto all'entrata in vigore della normativa applicata. In merito ai compensi dovuti per la riscossione deduceva, dopo una dettagliata esposizione dell'evoluzione della normativa disciplinante la remunerazione del servizio svolto dall'agente della riscossione, l'illegittimita' dell'art. 17, decreto legislativo n. 112/1999, come da ultimo modificato, laddove prevede...

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