n. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2014 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona dei Presidente pro tempore, On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone, Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso dalla Giunta regionale come da documentazione allegata. Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, dell'art. 14, lettere d), o), p) e q) dello Statuto, degli articoli 3, 81, 97 e 119 Cost. Fatto Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2014, n. 190, S.O. e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l'art. 28, rubricato "Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria", dispone che: "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la societa' per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. Dall'attuazione...

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