n. 80 ORDINANZA 8 marzo - 7 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-10 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2015 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Presidente Paolo Grossi in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 3 febbraio 2015 e depositato il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), in riferimento all'art. 97, primo e terzo (recte: secondo e quarto) comma, della Costituzione, ai «generali principi» dettati, anche «in materia di progressione di carriera», dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all'art. 35 dello stesso decreto legislativo e all'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014);

che il ricorrente ha premesso che l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 37 del 2014 ha istituito l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, definendola «ente strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico» (comma 1), ed ha previsto che essa, «Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, [...] subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura» (comma 3), la quale viene, al contempo, «soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalita' previste dalla presente legge» (comma 2);

che lo stesso ricorrente ha evidenziato che tale Azienda regionale Veneto Agricoltura era definita dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 5 settembre 1997, n. 35 (Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"), istitutiva della stessa, «Ente di diritto pubblico economico dotato di personalita' giuridica propria», con la conseguenza che, a fronte della soppressione di un ente cosi' qualificato, viene costituito un ente pubblico strumentale della Regione, il quale, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e', al pari di questa, una pubblica amministrazione;

che, passando ad illustrare il contenuto delle disposizioni impugnate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rappresentato che l'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2014, sotto la rubrica «Norme transitorie», regola le sorti del personale gia' in servizio nell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, stabilendo che «Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, e' inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata» (comma 1);

e che «Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sino alla data di cessazione, mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avra' riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali» (comma 2);

che, quanto all'altra disposizione impugnata dell'art. 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2014, essa stabilisce che «Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane »;

che, ad avviso del ricorrente, dalle due disposizioni impugnate si evince che il personale della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura sara', per una parte, chiamato a svolgere le funzioni dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario presso tale ente pubblico di nuova istituzione e, per altra parte, assegnato alle competenti strutture della Giunta regionale per svolgervi le funzioni, gia' di competenza della detta Azienda, non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2014, violerebbe, anzitutto, l'art. 97, secondo e quarto comma...

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