n. 8 SENTENZA 6 dicembre 2016- 13 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-17 novembre 2015, depositato in cancelleria il 17 novembre 2015 e iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

udito l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12-17 novembre 2015, depositato il 17 novembre 2015 e iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 1.1.- Ricorda, anzitutto, il ricorrente che la legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 disciplina l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (d'ora in avanti: ARPAB), ente che era gia' stato istituito dalla legge della Regione Basilicata 19 maggio 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.);

che tra le attivita' istituzionali obbligatorie svolte dall'Agenzia vi sono quelle di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale (elencate all'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015);

e che il personale addetto a tali attivita' e' individuato, con proprio atto, dal direttore generale dell'ARPAB (art. 31, comma 1, legge reg. Basilicata n. 37 del 2015). In tale quadro normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 31 della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, il quale, dopo aver stabilito che «[a]l personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61», prevede che «[n]ell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». Secondo il ricorrente tale disposizione, nella parte in cui attribuisce al personale dell'ARPAB, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, «la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria», sconfinerebbe in ambiti riservati alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT