n. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente in carica, con sede a Cagliari, viale Trento n. 69;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 2 febbraio 2017, degli articoli 1, commi 24 e 40, e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2016, n. 32, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 55 del 6 dicembre 2016;

Premessa In data 6 dicembre 2016, sul n. 55 del Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, e' stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, intitolata «Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie». Come risulta dal titolo, la legge non soltanto apporta variazioni al bilancio previsionale della Regione Sardegna approvato con legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 - recante appunto il «Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018» -, ma contiene altresi' ulteriori disposizioni. Tale legge e, in particolare, le disposizioni indicate in epigrafe, a seconda dei casi, eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali - l'art. 1, comma 24 - ovvero contrastano con l'obbligo di copertura finanziaria delle spese - l'art. 1, comma 40, e l'art. 3, commi 1 e 2 -: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti;

Motivi di diritto A) L'art. 1, comma 24, della legge regionale Sardegna n. 32/2016. L'art. 1, comma 24, della legge regionale n. 32/2016 stabilisce che per le finalita' di cui all'art. 71 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - vale a dire al fine, da un lato, di assicurare la continuita' dei compiti e delle funzioni a essi attribuiti a seguito del riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna e, dall'altro, di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto a termine -, gli amministratori straordinari delle province sono autorizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), a prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti di lavoro dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2/2016, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle condizioni previste dall'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - e dall'art. 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). I contratti di lavoro prorogabili, in forza della citata disposizione, sino al 31 dicembre 2018 sono, in generale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi che sono stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita' nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) (cosi' l'art. 71, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2/2016 richiamata dall'art. 1, comma 24, della legge regionale in esame). Tuttavia, nell'ambito di tale categoria di contratti occorre distinguere quelli stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 101/2013 da quelli conclusi ai sensi del successivo comma 9-bis della stessa disposizione, comma esplicitamente richiamato dallo stesso art. 1, comma 24, della legge regionale n. 32/2016. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 101/2013 sono quelli conclusi dalle amministrazioni pubbliche e, tra queste, e per quel che qui specificamente interessa, dalle regioni a statuto ordinario e dalle province. I contratti conclusi ai sensi del successivo comma 9-bis della stessa disposizione sono invece quelli stipulati dalle regioni a statuto speciale nonche' dagli enti territoriali - e, quindi, anche dalle province - compresi nel territorio delle stesse. Senonche', la proroga sino al 31 dicembre 2018 e' possibile unicamente per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 101/2013 e non anche per quelli conclusi ai sensi...

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