n. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 luglio 2015 -

La Regione Basilicata (C.F.: 80002950766), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Maurizio Marcello Claudio Pittella (C.F.: PTTMZM62H04E483Y), rappresentata e difesa, in virtu' di pedissequa procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Pasquale Golia (C.F.: GLONNP49R05L126W);

Maurizio Roberto Brancati (C.F.: BRNMZR59R21G942B) e Anna Carmen Possidente (PSSNCR65H70G942T), elettivamente domiciliata con gli stessi in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza dell'Ente, alla via Nizza n. 56 (PEC: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it - fax: 06/84556307);

Contro: la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore;

il Ministero dello sviluppo economico nella persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore;

Avverso il decreto 25 marzo 2015 del Ministero dello sviluppo economico avente ad oggetto «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164». Con decreto del 25 marzo 2015 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 103 - del 6 maggio 2015, sono stati adottati gli aggiornamenti al disciplinare tipo di cui al precedente decreto 4 marzo 2011 in materia di concessioni minerarie (modalita' di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonche' di esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari). Cio' in attuazione del disposto dell'art. 38, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di disciplina del conferimento dei titoli concessori unici, il quale sancisce: «Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita'». Il Ministero, tuttavia, ha ritenuto di abrogare e sostituire interamente il disciplinare tipo approvato con decreto 4 marzo 2011, cosi' come espressamente dichiara ai commi 1 e 2 del suo art. 19 (rubricato «Disposizioni transitorie e finali»), dettando, conseguentemente, nuove regole sia riguardo ai titoli minerari vigenti che ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Tale decisione e' foriera di ricadute che danno luogo ad una menomazione delle...

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