n. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2014 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile Il Consigliere designato dott.ssa Simonetta Afeltra, nel proc. 52/2014 VG, promosso da Cassibba Giovanni, Brafa Missicoro Maria e Gennaro Anna (rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Michele Dulvi Corcione), ricorrenti, contro il Ministero della giustizia, resistente, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che: A- i ricorrenti, con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato presso la Corte di appello di Perugia a maggio 2010, chiedevano che fosse dichiarata la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine, ragionevole di cui al relativo par. I, in relazione alla durata di una causa dagli stessi instaurata dinanzi al TAR Lazio nel marzo 1993 al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto soggettivo all'adeguamento triennale (ex lege 27/81) dell'indennita' giudiziaria, prevista dalla legge 221/1988 nonche' al pagamento dei relativi arretrati frattanto maturati;

B- la Corte di Appello di Perugia, con decreto 1458/2012 depositato il 17 dicembre 2012 , in parziale accoglimento del ricorso, condannava l'Amministrazione a pagare in favore dei ricorrenti la somma di €

10.300,00 ciascnno, oltre interessi legali dalla domanda;

C- avverso detto decreto gli odierni ricorrenti non hanno proposto ricorso per cassazione;

D- con il presente procedimento deducono che il giudizio di equa riparazione svoltosi presso la Corte di appello di Perugia e' complessivamente durato due anni e sette mesi (da maggio 2010 a dicembre 2012), termine che ritengono "irragionevole" , posto che invece la durata "ragionevole" di un procedimento instaurato ai sensi della c.d. legge Pinto non potrebbe eccedere il termine di "due anni" per la durata complessiva nei due gradi presso la Corte di appello e in Cassazione;

E- pertanto deducono che, dovendosi considerare ragionevole un lasso di tempo di circa 12 mesi nel caso di un procedimento articolatosi - come nella specie - in un solo grado di giudizio, ne residua una protrazione "irragionevole" pari a 19 mesi;

F- chiedono, pertanto, in tesi, il pagamento della somma di €

1750,00 ciascuno (di cui €

1000,00 per il primo anno di irragionevole durata e i 9/12 di €

1000,00 pari ad €

750,00 per gli ulteriori nove mesi) ovvero altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e liquidato in via...

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