n. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso avente numero di registro generale 324 del 2016, proposto da: Alphabio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romano, in Potenza, alla via N. Sole n. 11;

Contro Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4;

ricorso ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione intimata in ordine all'istanza della ricorrente di compatibilita' ambientale (v.i.a.) ed autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) per la realizzazione di un impianto per il pretrattamento di prodotti e scarti alimentari e della frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata da ubicarsi nel Comune di Melfi;

nonche' per l'emanazione dell'ordine a parte intimata di concludere il procedimento istruttorio mediante un provvedimento espresso e motivato. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla Camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

  1. Parte ricorrente e' insorta, con ricorso notificato in data 9 giugno 2016 e depositato il successivo 17 di giugno, avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata avverso la propria istanza del 30 novembre 2015, inerente la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla realizzazione di un impianto per il pretrattamento di sottoprodotti e scarti alimentari e della frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata da realizzarsi presso la Zona industriale di San Nicola nel Comune di Melfi. 2. Nel costituirsi in giudizio, l'Ente intimato ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato proposto anteriormente allo spirare del relativo termine procedimentale, fissato in centocinquanta giorni dall'art. 26, n. 1, e dall'art. 29-quater, n. 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' dall'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1998, stante la sospensione di detti termini disposta dall'art. 47 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5. Invero, tale disposizione, nella sua formulazione originaria, ha previsto quanto segue: «Sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti gia' adottato dalla Giunta regionale, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2016, fatta eccezione per le istanze gia' presentate alla data del 31 gennaio 2016 da parte di soggetti titolari di impianti gia' in esercizio e relativi ad ampliamento in sito o in adiacenza, purche' non in contrasto con le ipotesi previste nel piano adottato dalla giunta regionale e non prevedano l'incenerimento, sono sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti con capacita' superiore alle 10 tonnellate giorno». Tale norma e' stata quindi riformulata ad opera dell'art. 1, n. 1...

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