n. 78 ORDINANZA 8 marzo - 12 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20-24 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 (reg. ric. n. 5 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 97 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 6, comma 3, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015 attribuisce all'Ente parco la facolta' di individuare le aree del parco dove sono possibili interventi di ampliamento e mutamento di destinazione d'uso, con apposita deliberazione, che costituisce variante al piano del parco;

che l'art. 7, comma 6, e l'art. 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, prevedono che l'approvazione della variante al piano del parco «e' comprensiva del contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale»;

che, con atto depositato il 1° aprile 2016, si e' costituita in giudizio la Regione Liguria chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, sostanzialmente riconducibili all'erronea interpretazione della normativa regionale effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia dichiarato non fondato. Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 4 ottobre 2016 e depositato l'11 ottobre 2016, l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che, con legge 5 luglio 2016, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il...

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