n. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Ufficio del Giudice del lavoro Proc R.G.L.P. n. 1477/2015 L.P. Gigli Ugo contro Commissario straordinario A.T.E.R. di Viterbo A.T.E.R. Regione Lazio Il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1477 del ruolo generale per gli affari contenziosi di lavoro dell'anno 2015, vertente tra: Gigli Ugo (con gli avv.ti Maria Cristina Manne Isabella Ballarono e Domenico Tomassetti);

A.T.E.R. di Viterbo (con l'avv. Mauro De Angelis);

Pierluigi Bianchi quale commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Viterbo (con l'avv. N. D'Agostino);

Regione Lazio - in qualita' di terzo chiamato all'esito della camera di consiglio in data odierna Premesso Che con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 15 settembre 2015, Gigli Ugo ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto, che con deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2011 il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Viterbo aveva conferito al ricorrente l'incarico di direttore generale, confermando allo stesso funzioni, stato giuridico e trattamento economico gia' in essere;

che era stato conseguentemente stipulato un contratto individuale di lavoro tra il ricorrente e l'A.T.E.R. di Viterbo, «a far data dal 12 dicembre 2011, per anni cinque» e quindi con scadenza alla data del 12 dicembre 2016;

che per la disciplina del rapporto le parti avevano rinviato alla normativa del C.C.N.L. per i dirigenti Imprese pubblica utilita';

che, a seguito dell'insediamento della nuova giunta regionale del Lazio, con deliberazione G.R. n. 165 del 3 luglio 2013, era stato disposto il commissariamento di tutte le A.T.E.R. del Lazio;

che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00207 del 31 luglio 2013, era stato nominato quale commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Viterbo, in sostituzione del Presidente e del CdA, l'avv. Pierluigi Bianchi, fino al 30 settembre 2014;

che lo stesso avv. Pierluigi Bianchi era stato nuovamente nominato commissario straordinario con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00344 del 1° ottobre 2014, «con i poteri del Presidente e del CdA, fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione»;

che in data 29 gennaio 2015 il ricorrente aveva appreso di essere stato rimosso dall'incarico di direttore generale dell'A.T.E.R. di Viterbo, con una lettera di pari data, sottoscritta - senza previa adozione di alcun atto deliberativo - dal commissario straordinario dell'ATER di Viterbo, avv. Pierluigi Bianchi;

che tale lettera aveva disposto la cessazione del ricorrente dall'incarico di direttore generale sul mero presupposto della necessita' di attuare la previsione «dell'art. 11, comma 2, legge n. 20/2002» e «dell'art. 12 dello Statuto aziendale»;

che con Deliberazione adottata lo stesso giorno (29 gennaio 2015), il commissario straordinario aveva nominato per la durata di 4 giorni il sig. Massimo Bindi;

che il ricorrente aveva, dunque, impugnato tale risoluzione con lettera raccomandata spedita in data 20 marzo 2015 e ricevuta dall'A.T.E.R. in data 23 marzo 2015;

di aver, inoltre, proposto ricorso e ex art. 700 codice di procedura civile che era stato respinto per insussistenza del periculum in mora e di aver proposto reclamo al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies codice di procedura civile, risoltosi con conferma dell'ordinanza di prime cure. Tutto cio' premesso, parte attorea ha dedotto in diritto: la nullita' e/o l'inesistenza e/o l'invalidita' e/o l'annullamento e/o la natura discriminatoria dell'atto di decadenza per motivo illecito determinante e/o la violazione di norme imperative e il diritto alla reintegra nell'incarico sostenendo l'illegittimita' della comunicazione del 29 gennaio 2015 del commissario straordinario e della nota delle due direzioni regionali del 19 gennaio 2015 in quanto mancante il presupposto di applicazione della normativa invocata, ossia «la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione» (non essendo tale evento ravvisabile nell'avvenuto commissariamento) e, dunque, la conseguente violazione dell'art. 12 dello statuto dell'Ater e dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 30/2012 e la nullita' dell'irrogato licenziamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 1343 e 1418 codice civile ovvero ai sensi del 1344 codice civile e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1345 per motivo illecito determinante;

in subordine, l'invalidita' e/o l'annullabilita' e/o l'inefficacia dell'atto di decadenza per violazione di norme imperative e/o comunque per contrarieta' ai principi di buona fede e correttezza in executivis di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile e il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente economico: al riguardo ha eccepito l'inadempimento contrattuale, per la risoluzione del rapporto lavorativo prima del relativo termine;

ha altresi' dedotto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55, comma 5, dello Statuto regionale, contenente il richiamo al sistema dello spoils system, il cui contenuto precettivo era stato gia' dichiarato incostituzionale con sentenza n. 104 del 23 marzo 2007, sebbene in riferimento ad altra norma (art. 55, comma 4);

ha quindi sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art 55, comma 5, della legge regione Lazio n. 1/2004 e dell'art. 11, comma 2, della legge regione Lazio n. 30/2002 per violazione degli articoli 97 e 98 Cost.;

in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico del danno morale soggettivo e del pregiudizio all'immagine professionale. Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria il 15 febbraio 2016, il commissario straordinario dell'ATER Pierluigi Bianchi ha resistito alle avverse domande eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva quale commissario straordinario dell'ATER. Nel merito ha dedotto l'insussistenza di una ipotesi di licenziamento illegittimo sanzionabile con la reintegra, sottolineando essersi verificata una decadenza dall'incarico ai sensi della legge regionale n. 30/2002, dello statuto aziendale, della delibera di nomina e del contratto di collaborazione, che ha osservato essere norme vigenti, non dichiarate incostituzionali, e di previsioni contrattuali, volontariamente sottoscritte e pienamente vincolanti. Ha poi eccepito l'infondatezza della domanda di reintegra per incompatibilita' della tutela reale con un rapporto di lavoro a tempo determinato;

la piena equiparazione tra la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario;

l'inesistenza del motivo illecito determinante dedotto da circostanze di fatto non veritiere e sfornite di riscontro probatorio;

l'infondatezza della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e la sola spettanza, nel caso venga dichiarata l'illegittimita' della decadenza, della corresponsione di una indennita' di mancato preavviso ai sensi degli articoli 34 e 35 del CCNL CISPEL. Nel costituirsi con comparsa depositata il 12 gennaio 2016 l'A.T.E.R. di Viterbo ha chiesto respingersi le domande attoree, assumendo in primo luogo l'equiparabilita' tra l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario (essendo quest'ultimo organo straordinario dell'amministrazione dell'ente cui spettano gli stessi poteri di tutti gli organi dell'ente il cui mandato sia cessato per qualsiasi ragione);

ha quindi dedotto l'applicabilita', a seguito al commissariamento, dell'art. 11, somma 2, della L.R. Lazio n. 30/2002 e dell'art. 12 dello Statuto aziendale, che dispongono la cessazione automatica degli incarichi dei direttori generali in caso di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

che le stesse direzioni regionali avevano comunicato ai commissari delle ATER che, a seguito della loro nomina, avrebbe trovato applicazione l'art. 11 della L.R. n. 30/2002, l'art. 55, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio e l'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 a mente dei quali dovevano ritenersi cessati gli incarichi dei direttori generali decorsi 90 giorni...

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