n. 76 SENTENZA 8 marzo - 12 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento relativo a L.A., con ordinanza del 12 ottobre 2015, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 12 ottobre 2015, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2016, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui impedisce che le modalita' di espiazione della pena ivi previste siano concesse alle condannate per i delitti di cui all'art. 4-bis della medesima legge. 1.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate nell'ambito del procedimento di sorveglianza relativo ad L.A., condannata, con sentenza pronunciata il 12 aprile 2012, alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), con decorrenza dal 19 febbraio 2014 e fine pena al 18 febbraio 2021. Il giudice a quo ricorda che la condannata e' stata ammessa alla detenzione domiciliare sino al 17 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 147, comma 1, numero 3), del codice penale, in quanto madre di prole di eta' inferiore a tre anni. Ricorda anche che, all'approssimarsi del compimento dei tre anni di eta' della minore, e, dunque, del ripristino della detenzione in carcere, il difensore di L.A. ha chiesto al magistrato di sorveglianza la proroga in via provvisoria della detenzione domiciliare, e al Tribunale di sorveglianza la concessione della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975;

in via subordinata, ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale della disposizione da ultimo citata, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio i soggetti condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. Il giudice rimettente osserva che, con sentenza n. 239 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge, nonche' quella della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Il giudice a quo ritiene che, pur a seguito di tale pronuncia, non sia possibile accogliere la richiesta del difensore di L.A., in quanto la ricordata sentenza n. 239 del 2014 ha riguardato il solo comma 1 dell'art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, in base al quale, se non e' possibile concedere il beneficio di cui all'art. 47-ter della medesima legge, la detenuta madre di prole di eta' inferiore ai dieci anni puo' espiare la parte residua di pena anche in ambito domiciliare, purche' sia stato scontato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. La pronuncia della Corte costituzionale, invece, non avrebbe inciso sul comma 1-bis del ricordato art. 47-quinquies, il quale prevede modalita' «agevolate» per espiare la frazione iniziale della pena, con esclusione, tuttavia, proprio dei condannati per i delitti elencati all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anche nel caso in cui costoro collaborino con la giustizia. Il giudice rimettente - ritenuto, dunque, che difettino i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, in quanto non e' stato ancora espiato un terzo della pena, e ritenuto che la natura ostativa del reato oggetto della condanna impedisca l'applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo - chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' di quest'ultimo in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., poiche' «le esigenze superiori di tutela della maternita' e del minore anziche' prevalere risulterebbero recessive rispetto alla pretesa punitiva dello Stato». In particolare, il giudice rimettente, sul presupposto che la ratio ispiratrice dell'istituto della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975 prescinderebbe da qualsiasi contenuto rieducativo e sarebbe volto esclusivamente a ripristinare la convivenza tra madri e...

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