n. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente, Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 394 del 2014, proposto da: Matteo Iacovelli, Antonio Caricchio, Maurizio Barbieri, Massimo Pia, Valdino Zolli, Antonio Soloperto, Carmine Gianturco, Michele Manco, Oliviero Di Luca, Lorenzo Polo, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Pelos, Ilaria Sivieri, con domicilio eletto presso la Segreteria generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia, 7;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3: per l'accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti tutti al riconoscimento dei benefici combattentistici ed alla conseguente supervalutazione a fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonche' di rideterminazione del trattamento di buonauscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l'applicazione di tutti benefici combattentistici previsti;

per l'annullamento del provvedimento prot. 12021 del 1° settembre 2014;

della comunicazione n. M-DE22086 13710 dd. 2 ottobre 2014 con la quale venivano rigettate le istanze di riconoscimento dei benefici combattentistici presentate dagli stessi;

di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto legislativo 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri. 2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto;

tra questi il Tar del Friuli-Venezia...

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