n. 73 SENTENZA 20 febbraio - 13 aprile 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 3 marzo 2014 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il successivo 3 marzo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso, tra le altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», deducendo la violazione dell'art. 3 della Costituzione e degli artt. 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La ricorrente rileva che le disposizioni impugnate introducono un meccanismo di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti in tema di canoni di concessioni demaniali marittime. In particolare, il comma 732 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che i giudizi pendenti al 30 settembre 2013 «concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze» possono essere integralmente definiti - «previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento» - mediante il versamento di una percentuale delle somme dovute (30 o 60 per cento, a seconda delle modalita' di pagamento). Il comma 733 disciplina, poi, le modalita' della definizione, prevedendo la presentazione di una domanda da parte dell'interessato ed il successivo perfezionamento tramite il versamento dell'importo. Cio' premesso, la ricorrente rimarca come le norme in questione vengano impugnate non gia' al fine di ottenerne la rimozione, ma, al contrario, per ottenere - ove ve ne fosse bisogno - l'estensione della loro applicazione ai corrispondenti beni demaniali gestiti dalla Regione o di proprieta' di questa. Nel caso del Friuli-Venezia Giulia, lo Stato ha, infatti, delegato alla Regione autonoma le funzioni in materia di demanio marittimo, compresa l'attribuzione del canone per le relative concessioni. Cio', in forza dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti), secondo il quale sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative «relative alla concessione dei beni [...] del demanio marittimo». Il successivo comma 5 precisa, poi, che «i proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo [...] spettano alla Regione». Inoltre, lo Stato ha direttamente trasferito alla Regione determinati beni del demanio marittimo statale, che sono divenuti cosi' di proprieta' pubblica regionale. In particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) stabilisce, all'art. 1, comma 2, che «sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado»;

mentre il successivo comma 3 dispone che «la regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti». In tale contesto, non sarebbe, peraltro, chiaro se i beni demaniali ora indicati rientrino nel campo applicativo delle norme impugnate. Ad avviso della ricorrente, il dubbio dovrebbe essere sciolto in senso affermativo. Sul piano sostanziale, sarebbe infatti ragionevole che situazioni di identica natura (controversie sull'uso di beni del demanio marittimo appartenenti al medesimo titolare, cioe' allo Stato) trovino analoga regolamentazione, a prescindere dalla circostanza - insignificante ai fini considerati - che la gestione di detti beni sia attribuita allo Stato medesimo, ovvero alla Regione...

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