n. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2104 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale 80007580279 - Partita I.V.A. n. 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 23 settembre 2014 (allegato n. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per eventuali Comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, dell'art. 52, commi 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014, n. 175. Fatto Il decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» ha introdotto nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'art. 52, comma 1-bis. Questo, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236), statuiva che «Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.» Tale disposizione e' stata impugnata dalla Regione del Veneto, giusta DGR n. 2183 del 3 dicembre 2013, in quanto ritenuta violare gli artt. 3, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana. Il giudizio avanti la Consulta, iscritto con il numero 101/2013, e' stato rinviato a nuovo ruolo a seguito delle intervenute modifiche e integrazioni apportate alla norma impugnata dall'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83. Tale ultima disposizione e' stata ulteriormente modificata in sede di conversione dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. L'art. 52, comma 1-ter (cosi' rinumerato), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella versione novellata, statuisce ora che: «Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.» Con la novella la norma gia' oggetto di precedente impugnativa avanti codesta Corte, oltre a essere stata rinumerata, onde evitare l'esistenza di due commi 1-bis, ha visto l'abrogazione dell'inciso iniziale, ove si giustificava la potesta' attribuita ai competenti uffici territoriali del Ministero, dove si dichiarava che essa perseguiva il «fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale». Malgrado le modificazioni la nuova formulazione non ha in alcun modo eliso l'illegittimita' sostanziale della previsione di legge dello Stato, che si pone comunque, anche nel testo novellato, in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di valorizzazione dei beni culturali, riconosciuta dall'art. 117 comma 3 della Costituzione, nonche' risulta lesiva della potesta' legislativa esclusiva delle Regioni in materia di turismo e di esercizio del commercio ex art. 117, comma 4 della Costituzione. Risultano inoltre ancora lesi la correlata competenza amministrativa riconosciuta alle Regioni a norma dell'art. 118 Cost. nonche' il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost. Nell'alveo di tale disposizione, gia' impugnata nel giudizio R.G. 101/2013, si pone anche comma 1-ter, parte conclusiva, dell'art. 52, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inserito ex novo dall'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014. Esso appare infatti in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, commi 1, 3 e 4, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana. Prima di illustrare i motivi di illegittimita' costituzionale di questa ultima versione dell'art. 52, comma 1-ter del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ripercorre puntualmente le ragioni di illegittimita' costituzionale gia' fatte valere nel precedente giudizio di legittimita' costituzionale, stante la stretta correlazione tra il presente giudizio di legittimita' costituzionale e quello in precedenza sollevato. Sia a ricognizione di quanto svolto nel precedente ricorso, sia ai fini della eventuale riunione con il presente. «Violazione degli articoli 117 commi terzo e quarto e 118 della Costituzione La difesa regionale contesta radicalmente le finalita' apoditticamente enunciate dal legislatore statale nel testo, nel tentativo, a dire il vero velleitario, di ricondurre le previsioni dell'articolo impugnato nell'alveo dell'articolo 117 della Costituzione, quale legittima espressione di una competenza legislativa esclusiva statale. Innanzitutto, nell'incipit della disposizione medesima e' enunciato il proposito di "contrastare l'esercizio (...) delle attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile" allo scopo dichiarato di "assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale (...) nonche' delle aree a essi contermini". Orbene tale finalita', piu' che ad esigenze di tutela del patrimonio culturale riservata allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, pare piuttosto ascrivibile alla c.d. "valorizzazione dei beni culturali" di cui al comma terzo della Costituzione, e l'assunto trova, oltretutto, puntuale conferma proprio nel testo della disposizione in esame che le menziona espressamente. In realta', ad avviso dello scrivente patrocinio, per circoscrivere correlativamente l'ambito materiale di cui si tratta, enucleandolo in ragione della competenza funzionale esercitabile in relazione all'amplissima categoria costituita dal patrimonio culturale, appare utile richiamare la sentenza n. 212 del 2006, nella quale codesta Ecc.ma Corte ha chiaramente delineato l'elemento qualificante il profilo sussumibile nel termine "valorizzazione", argomentando nel contesto dei beni ambientali. Nello specifico, e' stata...

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