n. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 settembre 2017 -

Ricorso per la Regione Calabria (P.I. e cod. fisc.: 02205340793), in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante in carica, on.le Gerardo Mario Oliverio, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 30 agosto 2017, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Aristide Police, (cod. fisc. PLCRTD68E10F839F, PEC: aristide.police@pec.cliffordchance.com) e dall'avv. Nicola Greco (cod. fisc. GRCNCL74E11D086U, PEC: avvocato11.cz@pec.regione.calabria.it), quest'ultimo dell'Avvocatura regionale della Calabria, in virtu' di procura speciale rilasciata a margine, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. prof. Aristide Police, via di Villa Sacchetti n. 11;

comunicazioni via fax al n. 06 42291200. Contro il Presidente del Consiglio del ministri in carica - Roma. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1 lettera g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26 comma 1, lettera a) e 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 6 luglio 2017, nelle parti analiticamente individuate nel corpo del presente atto per le violazioni dei principi e delle norme costituzionali di cui agli articoli 3, 5, 32, 76, 81, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione. I. Il procedimento di approvazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. 1. Con la legge 91uglio 2015, n. 114 (contenente «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»;

d'ora in avanti «Legge delega»), il Governo e' stato delegato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive ivi elencate, inclusa la «direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Testo rilevante ai fini del SEE» (nel proseguo, «Direttiva»). In particolare, l'art. 14 della legge delega ha stabilito che «nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ( ... ) il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». L'art. 2 della direttiva aveva previsto quale termine per il recepimento della direttiva il 16 maggio 2017. 2. Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE e' stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2017 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano («Conferenza permanente») solo il 20 marzo 2017. Nella seduta del 12 aprile 2017 le regioni avevano richiesto il rinvio dell'esame di decreto alla successiva seduta ordinaria per definire una posizione comune sullo schema di decreto legislativo da adottare. All'esito della seduta del 4 maggio 2017, le regioni e le province autonome hanno consegnato il documento di osservazioni e proposte emendative, in parte ritenute imprescindibili, condizionando il parere favorevole sul testo del decreto legislativo al loro accoglimento. 3. Si legge nella premessa del testo di osservazioni allo schema di decreto legislativo che «le regioni e le province autonome che hanno fornito i propri contributi all'esame dello schema di decreto e la definizione degli emendamenti e che hanno espresso inizialmente un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale tuttavia sottolineano che tale giudizio potrebbe essere superato qualora fossero accolti gli emendamenti inderogabili illustrati nel presente documento». Ed invero, e' stato osservato che «il non tempestivo coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di elaborazione del testo ha avuto come conseguenza la redazione di un articolato che si presenta lesivo delle prerogative regionali sia sul piano delle competenze funzionali in relazione alle singole categorie di opere da sottoporre a valutazione ambientale sia sul piano della disciplina generale del procedimento amministrativo e del coordinamento tra le diverse procedure volte al rilascio di parere e autorizzazioni a carattere ambientale, con riflessi negativi sull'organizzazione amministrativa delle diverse regioni che, in molti casi, avevano gia' iniziato a strutturarsi per dare attuazione alla riforme introdotte dal decreto n. 127/2016». 4. Tra le proposte ritenute decisive per l'espressione di un parere favorevole della Conferenza permanente e la condivisione del testo sono stati considerati «i seguenti emendamenti migliorativi»: (i) «esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell'attuazione da parte delle regioni e provincie autonome che ancora non hanno provveduto, della previsione della legge n. 241/1990 inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell'ambito del procedimento VIA»;

(ii) «lo stralcio dell'allegato II-Bis» e «un approfondimento ulteriore con il Ministero dell'ambiente al fine di individuare nel dettaglio il corretto riparto delle competenze»;

(iii) «la partecipazione nei procedimenti» mediante «reinserimento della partecipazione non contemplata nello schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilita' (screening)»;

(iv) «salvaguardia delle prerogative di specialita' delle regioni e province autonome»;

(v) «mantenimento della specificita' ed attuali termini per l'espressione del parere regionale in sede di VIA statale»;

(vi) «eliminazione VIA postuma»;

(vii) «mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA Regionali nonche' di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica»;

(viii) «eliminazione della perentorieta' dei termini procedimentali e mantenimento dell'attuale assetto delle procedure di VIA per le Regioni (in quanto a termini e modalita' di svolgimento)»;

(ix) «mantenimento termini e modalita' per la presentazione di integrazioni nei procedimenti VIA». Giova evidenziare sin d'ora come nessuna delle proposte emendative presentate dalla Conferenza permanente nella seduta del 4 maggio 2017 con riferimento alle disposizioni qui oggetto di impugnazione sia stata vagliata e recepita nel testo definitivo del decreto legislativo. A ben vedere, le regioni e le province autonome aveva espresso in seno alla Conferenza permanente una posizione decisamente divergente rispetto al contenuto dello schema di decreto, atteso che parte della tematica da esso disciplinata rientra nell'ambito di materie oggetto di potesta' legislativa concorrente regionale. Le osservazioni presentate con il parere reso sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza permanente consentono di evidenziare come l'adozione del testo definitivo ha comportato una violazione delle competenze in materie in cui le regioni esercitano la competenza concorrente. Il decreto legislativo, infatti, non contiene disposizione di mero recepimento della direttiva in materia di Valutazione di impatto ambientale, ma ha consentito il trasferimento allo Stato di competenze che - improntate ai principi fondamentali di prossimita', di decentramento e di vicinanza al cittadino - erano gia' state demandate alle regioni e alle province autonome. 5. Con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014...

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