n. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587;

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Liguria in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Toti, con sede in Genova, via Fieschi n. 15 - 16121, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Liguria 7 agosto 2018, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 10 agosto 2018, recante «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio». La legge della Regione Liguria 7 agosto 2018, n. 15, che detta norme di modifica alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio, e' censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 23 in quanto viola i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in contrasto con gli articoli 117, terzo comma e 97 della Costituzione, alla luce dei seguenti Motivi 1. La norma contenuta nell'art. 23 introduce il comma 10-bis all'art. 28 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16, prevedendo che «Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio». La disposizione regionale si pone in contrasto con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, e con il paragrafo 1.2. delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (decreto ministeriale 10 settembre 2010) che rinvia al paragrafo 17 per le modalita' di individuazione delle aree non idonee. In particolare la citata disposizione statale (art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387/2003) stabilisce che le linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ma, come affermato a piu' riprese da codesta Corte costituzionale, esse non possono dettare disposizioni che prevedano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'art. 23 legge della Regione Liguria 7 agosto 2018, n. 14 non rispetta, pertanto, i principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), recepite poi dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 23 aprile 2009, n. 1009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Occorre richiamare, in via preliminare, il quadro normativo di riferimento in materia di produzione di energia eolica. L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato...

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