n. 70 ORDINANZA 10 febbraio - 5 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promossi dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con due ordinanze del 18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 108 e 151 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come introdotto dall'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni sono sorte nell'ambito di due procedure esecutive, la prima promossa da Banca Suasa Credito Cooperativo spa, ai danni del signor P.G., debitore della somma complessiva di euro 7.720,61, oltre alle spese della procedura esecutiva, e la seconda promossa da R.E. ai danni della signora M.E., debitrice della somma complessiva di euro 2.044,72, oltre alle spese della procedura esecutiva;

che i terzi pignorati hanno reso dichiarazioni positive dei rispettivi obblighi di corrispondere ai rispettivi debitori uno stipendio mensile rispettivamente di euro 299,00 ed euro 450,00 (al netto delle ritenute previste dalla legge) e quindi, poiche' a mente dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. «Tali somme possono essere pignorate nella misura di un...

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