n. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 gennaio 2018 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria 10 novembre 2017, n. 26, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 15 novembre 2017, rubricata «Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico ricreative», in relazione ai suoi articoli 2, comma 2 e 4, comma 1. La legge regionale della Liguria n. 26 del 2017 ha ad oggetto, come indicato nel suo art. 1, comma 1, la disciplina, nel territorio ligure, del «rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico ricreative al fine di favorire le attivita' imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia, della tutela della concorrenza e delle liberta' di stabilimento». Cio', sempre a stare a quanto dichiarato nell'art. 1, comma 1, «in conformita' con la normativa statale vigente» e «(n)elle more del procedimento di revisione del quadro normativo di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico ricreative di competenza dello Stato previsto all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (1) ». Obiettivo della legge, enunciato nel comma 2 dell'art. 1, e' la previsione di «adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuita' delle concessioni in atto», al fine di «tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuita' aziendale delle attivita' che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente, assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti gia' instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010 e mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina». Nel quadro di tali obiettivi, l'art. 2 della legge regionale, rubricato «Concessioni demaniali vigenti», dopo avere dichiarato, al comma 1, che e' «tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuita' aziendale», al comma 2 stabilisce quanto segue: «Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attivita' produttive ad essa connesse, e sportive, nonche' quelle destinate a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, e' riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Il successivo art. 4, intitolato «Durata della concessione demaniale marittima», al comma 1, prevede quanto segue: «La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonche' un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalita' turistico ricreative non puo' essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni». Nella seduta del 12 gennaio 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale in esame, in relazione ai suoi articoli 2, comma 2 e 4, comma 1. Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti Motivi 1) In relazione all'art. 117, comma primo, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza». Prima di entrare nel merito delle censure che si andranno a proporre, sembra opportuno, da un lato, ripercorrere le vicende normative che hanno caratterizzato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle contestazioni che la Commissione europea ha formulato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e, dall'altro lato, dare conto delle circostanze che caratterizzano il procedimento pregiudiziale di cui alle cause riunite C-458/14, Promoimpresa, e C-67/15, Melis e a., originate da rinvio disposto da due tribunali amministrativi regionali italiani, che e' stato recentemente definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quanto alla procedura di infrazione, essa fu avviata nel febbraio del 2009 dalla Commissione europea, la quale censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalita' ricreative si basasse su un sistema di preferenza per il concessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovo automatico della concessione gia' assentata. La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioni normative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 del codice della navigazione e l'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 - le quali prevedevano, rispettivamente, il c.d. diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali - cosi' da passare a un sistema basato su concessioni per le quali fosse prevista una durata massima, da attribuire mediante procedure di evidenza pubblica. Nella prima fase della procedura, le contestazioni della Commissione si sono appuntate sulla contrarieta' del regime nazionale alle norme del diritto primario dell'Unione e, in particolare, all'art. 43 dell'allora Trattato CE (ora art. 49 del TFUE), in materia di liberta' di stabilimento, in ragione della barriera all'ingresso che tale regime introduceva nei confronti delle imprese (anche) dell'Unione europea, alle quali non era concessa la possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore. L'interpretazione, come noto, e' stata condivisa da codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 180 del 2010, che - occupandosi di una legge delle Regione Emilia-Romagna che attribuiva ai titolari di concessioni demaniali marittime il diritto a una proroga della durata della concessione fino a un massimo di 20 anni - ha dichiarato che simili previsioni determinano una «ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, (...), violando il principio di parita' di trattamento (detto anche «di non discriminazione»), che si ricava dagli articoli 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di liberta' di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi». Tale indirizzo e' stato, poi, ribadito in diverse successive della Corte relative ad altre leggi regionali, come ad esempio la n. 340 del 2010, la n. 213 del 2011 e la n. 171 del 2013 relative ad altre leggi regionali (l'ultima delle quali proprio a una legge della Regione Liguria, che prefigurava la proroga di concessioni demaniali in essere). Per superare le contestazioni della Commissione, e' stata...

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