n. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2016 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, domiciliata presso la sua sede;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 pubblicata sul BUR n. 23 del 31/12/2015, recante;

Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita', programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016). Gli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29, che detta disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita', programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016), presentano profili di illegittimita' costituzionale relativamente alle disposizioni in materia protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, come meglio si dira' in seguito, risultando in contrasto con la normativa quadro vigente in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Codesta Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, contiene, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. sentenza n. 233/2010). Gli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 sono illegittimi per i seguenti Motivi 1) L'art. 88 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e viola la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale. L'art. 88, comma 1, l.r. 30/12/2015 n. 29 aggiunge il nuovo comma 8-bis all'art. 16 della legge regionale Liguria n. 29/1994, fissando, con legge regionale, anziche' con provvedimento amministrativo, il periodo di addestramento dei cani da caccia, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre. L'art. 88 cosi' dispone: 1. dopo il comma 8 dell'art. 16 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedi' e del venerdi', salvo restrizioni stabilite dalla Regione.». Al fine di valutare i profili di incostituzionalita' della suddetta norma occorre premettere che, in relazione alla pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge statale n. 157/1992 predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Detti piani, ai sensi del successivo comma 8, dell'art. 10, comma 7, della legge n. 157/1992 comprendono, tra le altre, anche: (omissis);

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo' essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati

. Occorre preliminarmente svolgere anche alcune considerazioni in ordine alla citata attivita' di addestramento dei cani. Al riguardo, codesta Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 578/1990, n. 350/1991, n. 339/2003, sul presupposto che l'addestramento dei cani, in quanto attivita' strumentale all'esercizio dell'attivita' venatoria, sia riconducibile alla materia «caccia», ritiene tale addestramento soggetto ai divieti previsti dalla normativa quadro statale, costituita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (sul punto anche Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 717/2002;

TAR Campania, Napoli, prima sezione, n. 4639/2001;

TAR Liguria, seconda sezione, n. 368/2004). A tal proposito, l'ISPRA, con il parere del 22 agosto 2012 rilasciato alla Regione Veneto, ha evidenziato che «l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, indipendentemente dalla loro eta', durante il periodo riproduttivo di uccelli e mammiferi selvatici determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate. Questa attivita' andrebbe consentita solo nel periodo che precede l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi di settembre ed escludendo quindi i mesi che vanno da febbraio a agosto». Pertanto, l'attivita' di addestramento dei cani da caccia comporta un rischio per la fauna selvatica, assimilabile a quello dell'attivita' venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedimentali, poste dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. La norma regionale in esame fissa il periodo di addestramento e allevamento cani con legge regionale anziche' con provvedimento amministrativo, ponendosi in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge n. 157/1992. Codesta Corte Costituzionale ha stabilito, in piu' occasioni, l'illegittimita' costituzionale dell'approvazione del calendario venatorio con legge anziche' con atto amministrativo, esplicitando la natura tecnica del provvedimento. Piu' precisamente, appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT