n. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 10 della Legge Regionale Marche n. 16 del 13 aprile 2015, recante «Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017", pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 13 aprile 2015, all'art. 211(in relazione all'articolo 117, terzo comma , della Costituzione), all'art. 215, commi 3 e 5(in relazione all'articolo 117, terzo comma , della Costituzione), all'art. 219, comma 2 (in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), all'art. 225 (in relazione all'articolo 117, terzo comma , della Costituzione), e all'art. 239 (in relazione all'articolo 117, terzo comma , della Costituzione). La legge regionale in esame, secondo quanto previsto dall'art. 1, riunisce in un testo unico le disposizioni delle legge regionali in materia di Sanita' e Servizi sociali, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). Al riguardo occorre premettere che: a) l'art. 40 dello Statuto dell'Umbria prevede che: «l. L'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o piu' settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonche' gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare». 2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta all'Assemblea il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto e' sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea con sole dichiarazioni di voto. 3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione. 4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa;

la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico. 5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare» b) Sulla legittimita' di detta norma statutaria si e' pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 378/2004, affermando che «l'articolo in contestazione prevede che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare allo stesso organo legislativo regionale, entro termini perentori, un "progetto di testo unico delle disposizioni di legge" gia' esistenti in "uno o piu' settori omogenei", progetto che poi il Consiglio dovra' approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato» e aggiunge inoltre che «Ben puo' uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini "di riordino e di semplificazione". La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non puo' andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale. c) E' fuor di dubbio dunque che la disposizione statutaria, e la richiamata sentenza della Corte costituzionale, pur consentendo una particolare procedura per la redazione di testi unici a fini di riordino e semplificazione, presuppongono che le norme oggetto della raccolta siano costituzionalmente legittime e quindi rispettose sia del corretto assetto di competenze tra Stato e Regioni, sia della legislazione comunitaria che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, vincola l'esercizio della potesta' legislativa anche delle Regioni. d) Peraltro anche la legge regionale n. 8 del 2011 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), richiamata dall'art. 1 della legge regionale in esame, che autorizza la Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale un progetto di testo unico, prevede espressamente, all'art. 6, che nelle materie di legislazione concorrente la Giunta regionale si debba attenere al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale di settore. Pertanto il Testo Unico regionale, approvato dall'Assemblea regionale, ai sensi della richiamata norma Statutaria e quindi con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato, soggiace al controllo di legittimita' svolto dal Governo nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost., gli riconosce, di impugnare di fronte alla Corte costituzionale...

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