N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2010

IL TRIBUNALE A seguito del deposito della richiesta di rinvio a giudizio - tra gli altri - nei confronti di R. G., per il reato di cui agli artt.

113 e 589 c.p., all'udienza preliminare del 14 ottobre veniva disposto un primo rinvio della trattazione del procedimento per legittimo impedimento del G.; alla successiva udienza del 19 dicembre 2008, previo stralcio della posizione del prevenuto, veniva disposto nuovo rinvio per il medesimo motivo; all'udienza del 17 febbraio 2009 veniva disposta perizia sulla persona del G. ai sensi dell'art. 70 c.p.p. ed a quella del 24 febbraio 2009 veniva conferito l'incarico al perito; questi nella sua relazione peritale si pronunciava in termini di impossibilita' non temporanea bensi' permanente del G. di partecipare al procedimento in maniera cosciente ed attiva in ragione degli esiti cronici di una patologia ischemica (l'imputato, secondo quanto rilevato dal perito, aveva sofferto di una patologia ischemico-ictale a livello cerebrale poi esitata in un'emiparesi destra con una grave afasia espressiva): tanto determinava all'udienza del 6 maggio 2009 la pronuncia della sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p. (che non impediva alla successiva udienza l'ascolto di un teste finalizzato ad una pronuncia ex art. 425 c.p.p., a cui poi questo giudicante non riteneva di addivenire); disposto un secondo accertamento peritale ai sensi dell'art. 72 c.p.p., il perito ribadiva l'incapacita' del G. di partecipare al processo in maniera cosciente ed attiva in termini di impossibilita' non temporanea bensi' permanente con esiti cronici di patologia ischemica vale a dire con una stabile, futura e permanente incapacita' di recupero funzionale; disposto un terzo accertamento, il perito nella sua terza relazione peritale pervenuta a questo ufficio il 24 settembre 2010, evidenziata la ricorrenza di un quadro neurologico residuale di entita' grave e ad andamento cronico, perveniva alle medesime conclusioni a cui era pervenuto nelle relazioni precedenti.

Tanto premesso, questo giudicante, chiamato a pronunciarsi all'odierna udienza, all'esito del disposto accertamento peritale, in merito alla conferma del provvedimento di sospensione del processo, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 72 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 111 cpv. Cost. e 150 c.p. per violazione dell'art. 3 Cost. perche' rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata.

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