n. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2016 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sesta sezione civile - 2 composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente;

dott. Luigi Giovanni Lombardo - rel. consigliere;

dott. Elisa Picaroni - consigliere;

dott. Milena Falaschi - consigliere;

dott. Luigi Abete - consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 16402-2015 proposto da: Fares Guido Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 2, presso lo studio dell'avvocato Guerino Massimo Oscar Fares, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Andrea Saccucci giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente;

Contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente;

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce, emessa il 1° dicembre 2014 e depositata l'11 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2016 dal consigliere relatore dott. Luigi Giovanni Lombardo;

udito l'Avvocato Andrea Saccucci, per il ricorrente, che si riporta agli scritti. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 27 dicembre 2013, Fares Guido Antonio chiese alla Corte di appello di Lecce la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondergli l'equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatogli dalla irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Puglia in data 17 ottobre 2001 e definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 16 maggio 2013. La domanda fu rigettata dal consigliere designato della adita Corte territoriale, con decreto del 18 febbraio 2014. 2. - Avverso tale decisione, il Fares propose opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001;

ma l'opposizione fu respinta dalla stessa Corte di appello di Lecce in composizione collegiale con ordinanza dell'11 dicembre 2014. Rilevo' la Corte territoriale che, quando era stato proposto il ricorso introduttivo (27 dicembre 2013), la sentenza del Consiglio di Stato non era ancora passata in giudicato, non essendo scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (16 maggio 2013);

conseguentemente, non ricorreva la condizione dell'avvenuta definizione del procedimento presupposto, richiesta dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 ai fini della proponibilita' della domanda di equa riparazione. Essendo stata la domanda proposta anzitempo, il ricorso doveva essere rigettato. 3. - Per La Cassazione del decreto che ha deciso sull'opposizione ricorre Fares Guido sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 codice di procedura civile. Considerato in diritto 1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di appello tenuto conto della certificazione rilasciata dalla cancelleria del Consiglio di Stato attestante che la sentenza di appello era passata in giudicato il 27 dicembre 2013, giorno della proposizione del ricorso. Col secondo motivo, si deduce poi - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, per avere la Corte territoriale ritenuto non accoglibile la domanda di equa riparazione proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto;

si deduce anche l'illegittimita' costituzionale della norma di cui al detto art. 4 della legge n. 89 del 2001 per violazione degli articoli 3, 24, 11 e 117 Cost. e degli articoli 6 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT