n. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Prima Sezione Civile Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 27601/2017 promosso da: A. D.G. (c.f. ...) elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Marchioni Paolo che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata telematicamente in allegato al ricorso, ricorrente;

Contro: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio della motorizzazione di Novara (c.f. 97532760580) domiciliato in via Arsenale n. 21 - 10121 Torino presso l'Avvocatura dello Stato Torino;

Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo di Novara (c.f. 97149560589) domiciliato in via Arsenale n. 21 - 10121 Torino presso l'Avvocatura dello Stato Torino, resistenti. Il Giudice dott. Marco Ciccarelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2018, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso. A. D.G. allega che: a) in data 7 giugno 2017 ha presentato domanda per ottenere il rilascio di nuova patente di guida, a seguito di esame;

  1. dopo il superamento della prova scritta, ha ricevuto la notifica, in data 13 settembre 2017, del provvedimento del direttore della Motorizzazione civile di Novara con cui si disponeva il diniego al rilascio della patente (e la conseguente non ammissione del D. G. alla prova pratica d'esame) per la «non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 C.d.S.»;

  2. l'art. 120 C.d.S., nel testo modificato dalla legge n. 94/2009, prevede che non possano conseguire la patente - fra l'altro - le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 testo unico n. 309/1990;

  3. il D.G. e' stato condannato a 5 anni di reclusione e €

    16.523,62 di multa, con sentenza della Corte d'appello di Torino dell'11 maggio 1993, per due fattispecie di violazione dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, commesse rispettivamente il 9 e il 19 novembre 1991;

    la pena detentiva e' stata integralmente scontata il 6 luglio 1996 e la pena pecuniaria e' stata pagata il 12 marzo 2001;

  4. l'impossibilita' di conseguire la patente e' suscettibile di arrecare al ricorrente un danno grave e irreparabile, non soltanto per le ricadute sulla sua liberta' di circolazione, ma perche' gli preclude di accettare la proposta di lavoro formulata dalla ditta di autotrasporti Italseccia di Pero (Ml), che intenderebbe assumere il D.G. come autista di furgoni. Il ricorrente sostiene che il divieto di conseguire la patente previsto dal (nuovo testo del) l'art. 120 C.d.S. costituisce una vera e propria sanzione accessoria penale (secondo l'accezione fatta propria dall'art. 7 CEDU). La sua applicazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma (cioe' il diniego di rilascio della patente a coloro che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 73 e 74 testo unico n. 309/90 in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94/09) si pone in contrasto con il divieto costituzionale di applicazione retroattiva delle sanzioni penali (art. 25 Cost.). Sotto diverso profilo, il ricorrente censura di incostituzionalita' l'art. 120 C.d.S. per violazione degli articoli 3, 16, 25 e 111 Cost.;

    sostiene infatti che sussista una «irragionevole discrasia» fra la norma in esame e l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, che permette al giudice, con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, di disporre il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. E' infatti irragionevole la previsione di' una revoca/inibizione della patente disposta in via amministrativa e automatica per tutti i casi di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74, laddove la normativa speciale, proprio in relazione a questi reati, prevede che sia il giudice penale (con provvedimento necessariamente motivato) a decidere se applicare o meno la pena accessoria del ritiro della patente. Conclude affinche' il Tribunale «sospenda o disapplichi», con provvedimento d'urgenza, il provvedimento della Motorizzazione di Novara del 13 settembre 2017. In via incidentale, chiede che il giudice, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale come sopra formulate, rimetta gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla legittimita' dell'art. 120 C.d.S. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Prefettura di Novara: non contestano le circostanze di fatto allegate dal ricorrente (lettere a-e);

    contestano la fondatezza delle argomentazioni in diritto a supporto della domanda, negando che le misure previste dall'art. 120 C.d.S. costituiscano sanzioni accessorie penali;

    infatti il provvedimento di diniego di rilascio (al pari di quello di revoca) «deriva dalla mera constatazione, da parte delle Amministrazioni competenti, dell'insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida»;

    questa norma dunque, tenuto conto del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati (o in condizioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumita' delle persone), seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali il legislatore, secondo una valutazione ex ante, ritiene venga meno l'affidabilita' morale di chi...

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