n. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti di Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli, 1 comma 2 lett a) e b), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 art. 7 e art. 9 nonche' dell'allegato tecnico della legge Regione Puglia 16 luglio 2018 n. 32 pubblicata nel BUR 19 luglio 2018 n. 96, recante «disciplina in materia di emissioni odorigene». In particolare: 1- degli articoli 2, comma 1 lett. a) e b), 3, 4,5,7,9 nonche' dell'allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'articolo 3 e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in riferimento all'articolo 7, comma 4-bis, comma 4-ter, 5 e 7, all'articolo 29-ter, all'articolo 29-sexies, comma 3, all'articolo 29-septies, all'articolo 267, comma 3, all'articolo 271, comma 3, all'articolo 272-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. 2- degli articoli 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6,7 e 9 della L.R Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), in riferimento agli articoli 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152 del 2006. 3- dell'articolo 3, comma 5, della L.R Puglia 16 luglio 2018 n.32 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), in riferimento all'articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006. 4- dell'articolo 6 della L.R Puglia 16 luglio 2018 n. 32 per violazione dell'art. 117, comma 6, e dell'articolo 123 Cost., in riferimento agli articoli 7 e 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonche' all'articolo 44, commi 1 e 2 dello Statuto Puglia. La legge Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018 recante «disciplina in materia di emissioni odorigene» consta di nove articoli, e nella sua globalita', introduce una disciplina in materia di emissioni finalizzata a ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attivita' antropiche, che presenta, per i motivi di seguito specificati, profili di illegittimita' costituzionale con riferimento a numerose disposizioni , violando le disposizioni in materia di VIA e AIA di cui al Dgls 3 aprile 2006, n. 152 norme statali interposte sotto indicate, e ponendosi in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e con gli articoli 123 e 117, sesto comma, della Costituzione, avuto riguardo alla disciplina statutaria delle Regioni ed alla potesta' regolamentare delle stesse nelle materie di competenza statale. Occorre premettere che la richiamata normativa statale in materia di limiti alle emissioni inquinanti definisce quali strumenti possono adottare le Regioni e le Province autonome al fine di garantire la qualita' dell'aria del proprio territorio e su detti limiti della potesta' legislativa Regionale occorre soffermarsi. Si richiama in particolare l'articolo 271 del D.lgs. n. 152/2006 comma 3, che prevede «Per tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.» La norma statale riconosce, pertanto, alle Regioni e alle Province autonome la facolta' di adottare con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati», ma solo per le attivita' scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell'articolo 272 (ovvero le attivita' per le quali non e' previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni), mentre e' necessario che cio' avvenga attraverso piani e programmi per le attivita' soggette ad autorizzazione (al comma 4 e', infatti, previsto che «I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»). La disciplina di cui al titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 citato relativo all'autorizzazione integrata ambientale, in particolare l'articolo 29-sexies prevede che «L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Inoltre l'articolo 29-septies, in materia di migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale, prevede al comma 1 che «Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita' competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.». Cosi delineato il quadro normativo di riferimento della normativa statale le disposizioni della legge regionale in epigrafe ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al Dlgvo appaiono lesive di norme costituzionali. E' avviso del Governo, quindi, che con le norme denunciate in epigrafe la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si intende dimostrare con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1- Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, nonche' dell'allegato tecnico, della legge regionale Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'articolo 3 e dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. In riferimento all'articolo 7, comma 4-bis, comma 4-ter, 5 e 7, all'articolo 29-ter, all'articolo 29-sexies, comma 3, all'articolo 29- septies...

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