n. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2016 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (c.f. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (c.f. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 115 del 6 ottobre 2016 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (c.f. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org ) Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 5;

15 comma 1 e comma 2, lett. d) e comma 5;

16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186, Supplemento ordinario. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, per violazione degli articoli 81, 97, 117, IV comma, 118, 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. L'art. 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, rubricato «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche» ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. Il successivo comma 5 ha, poi, statuito che «Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.» Tale ultima disposizione solo all'apparenza afferisce alla funzione del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, assegnata dall'art.117, II comma, lett. r) Cost. alla competenza esclusiva statale. Invero, essa trascende tale ambito materiale determinando una lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale. Il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui alla lettera r) del secondo comma dell'art. 117 Cost. e' infatti «un mero potere legislativo di coordinamento» (decisione n. 271/2015) rivolto unicamente a un coordinamento di' tipo tecnico, ove questo sia ritenuto opportuno dal legislatore statale (si vedano le sentenze di codesta Ecc.ma Corte n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004) e il cui esercizio, comunque, non puo' escludere una competenza regionale nella disciplina e gestione di una propria...

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