n. 64 ORDINANZA 21 febbraio - 27 marzo 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Giudice di pace di Firenze, nel procedimento penale a carico di E. G. e altri, con ordinanza del 30 marzo 2016, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso. Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 2016, il Giudice di pace di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), «nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di cui all'art. 612 c.p. non possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla meta' della pena pecuniaria prevista dall'art. 612 c.p.», nonche' della medesima disposizione «nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 c.p.»;

che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di quattro soggetti imputati dei reati di cui agli artt. 594 e 612 del codice penale e di ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza «della questione proposta dall'Avv. Pamela Bonaiuti con l'istanza depositata da intendersi interamente qui ritrascritta e che si allega»;

che, con atto depositato il 6 settembre 2016, e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili atteso che l'ordinanza di rimessione e' affetta da totale assenza di descrizione della fattispecie concreta, nonche' da un assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza;

che comunque - osserva l'Avvocatura - nel merito le questioni sarebbero infondate in relazione a tutti i parametri indicati dal...

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