n. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2018 -

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA In sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 619 del 2017, proposto da: Universita' degli studi di Catania, in persona del rettore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Reina, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo in Palermo, via Massimo D'Azeglio, 5;

contro Lucia Lo Bello, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Panebianco Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Eugenio Ferrara in Palermo, via Giuseppe Giusti, 1;

nei confronti di Daniela Giordano, non costituita in questo giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2017, proposto da: Daniela Giordano, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala, Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Palermo, via Gaetano Abela, 10;

contro Lucia Lo Bello, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Panebianco e Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Eugenio Ferrara in Palermo, via Giuseppe Giusti, 1;

nei confronti di Universita' degli studi di Catania, in persona del rettore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Reina, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo in Palermo, via Massimo D'Azeglio, 5;

per la riforma, in entrambi gli appelli: della sentenza del tribunale amministrativo regionale Sicilia - Sez. Staccata di Catania: Sezione I n. 1100/2017, resa tra le parti, concernente la procedura selettiva per la chiamata a professore di I fascia per il settore concorsuale 09/Hl - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 presso il dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con decreto rettorale n. 1555 del 9 maggio 2016. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di Lucia Lo Bello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Reina, Rosario Panebianco e Salvatore Raimondi;

  1. Con decreto rettorale del 9 maggio 2016 e' stata bandita la procedura di selezione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1, richiesta dal dipartimento del settore-disciplinare ING-INF/05. Per quanto piu' rileva in questa sede, nel bando si prevedeva che non potessero partecipare coloro che avevano un grado di parentela o di affinita' entro il quarto grado con un professore di prima o di seconda fascia appartenente allo stesso dipartimento richiedente l'attivazione della procedura di chiamata. Alla procedura hanno partecipato le docenti di seconda fascia Daniela Giordano e Lucia Lo Bello, la prima risultando vincitrice e, infine, con decreto del 31 ottobre 2016, nominata professore di prima fascia con decorrenza giuridica dal giorno dopo. 2. La prof. Lucia Lo Bello ha impugnato gli atti della procedura, deducendo la violazione dell'art. 18, comma l lettera b) e c), legge n. 240/2010 sul rilievo che il marito della prof.ssa Giordano, il prof. Alberto Faro, appartenesse allo stesso dipartimento e sul presupposto che la previsione di legge del rapporto di parentela e di affinita' ricomprendesse anche il rapporto di coniugio. 3. Il Tar, con sentenza n. 1100/2017, ha giudicato il ricorso fondato, reputando che fosse possibile interpretare estensivamente, applicandola alla fattispecie in questione, la norma di legge di cui al citato art. 18 ed il conseguente divieto. Da qui la necessita' di escludere dalla procedura la prof.ssa Giordano e di chiamare in sua vece la prof.ssa Lo Bello. 4. L'Universita' di Catania ha proposto un primo appello, iscritto al nr. 619/2017, avverso la sentenza eccependo la tardivita' del ricorso originario, nonche' l'erroneita' della pronuncia in ordine all'applicazione alla specifica procedura in contestazione, disciplinata dall'art. 24, comma 6, dell'art. 18 della legge n. 240/2010, trattandosi di una ipotesi di incompatibilita' avente per definizione carattere tassativo. Ha inoltre...

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