n. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80188230587) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Piazza del Duomo, 10 - Firenze, cap. 50122, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 recante «Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. n. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti», pubblicata sul B.U.R. n. 28 dell'11 luglio 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 6 settembre 2018. In data 11 luglio 2018 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 28 della Regione Toscana, la legge regionale del 29 giugno 2018, n. 32 intitolata «Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti». Gli articoli 5 e 6 della predetta legge dispongono quanto segue: «Art. 5 (Capacita' assunzionale della Regione e degli enti dipendenti). - Inserimento dell'art. 22-bis nella L.R. 1/2009. 1. Dopo l'art. 22 della L.R. n. 1/2009 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Capacita' assunzionale della Regione e degli enti dipendenti). 1. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacita' assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile. La capacita' assunzionale complessiva e' ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.». «Art. 6 (Assegnazione temporanea. Modifiche all'art. 29 della L.R. 1/2009). - 1. La rubrica dell'art. 29 della L.R. 1/2009 e' sostituita dalla seguente: «Mobilita', comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione». 2. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della L.R. 1/2009 sono inseriti i seguenti: «9-bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, puo' disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale e' assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non puo' superare la durata della legislatura. 9-ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, puo' utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non puo' superare la durata della legislatura. 9-quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 18-bis.». Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge, siano illegittime per contrasto...

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