n. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione e art. 39 legge n. 87/1953 per la Regione Abruzzo (c.f. n. 80003170661), in persona del Presidente p.t. dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera di giunta regionale n. 379 del 14 luglio 2017 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli (c.f. CRLVCN47C28H501X;

pec: vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it;

fax 06.8414997) e Stefania Valeri (c.f. VLRSFN67A54L103Y;

pec: stefania.valeri@pec-avvocatiteramo.it), elettivamente domiciliata presso il primo di essi in Roma, via Dora, n. 1, giusta delega in calce al presente atto;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, inserito dalla legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 144, per violazione degli articoli 3;

117, 3° e 6° comma Cost., nonche' per violazione dei principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione e sussidiarieta'. Fatto 1. Nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», la legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 ha inserito l'art. 52-quinquies, rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25». Detto art. 52-quinquies, in maniera molto dettagliata, individua le risorse economiche per il finanziamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto autostradale A24 e A25, in considerazione dell'elevato grado di sismicita' che caratterizza in particolare il territorio abruzzese, subordinando detto finanziamento alla presentazione di un piano di convalida contenente l'indicazione dei lavori urgenti da presentarsi a cura della societa' concessionaria, nella specie Strada dei parchi s.p.a.;

piano soggetto all'approvazione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora, MIT), al quale e' demandata anche la definizione delle modalita' di attuazione della norma nonche' la regolazione di un periodo transitorio. Le risorse economiche per il finanziamento dei lavori vengono individuate negli importi corrispondenti alle rate dei canoni di concessione che la societa' concessionaria deve versare al concedente per gli anni 2015/2016, pari ad €

111.720.000,00 (canone annuo di €

55.860.000,00), e, le predette somme - il cui versamento al concedente e' attualmente sospeso - dovranno essere versate dalla concessionaria ad Anas s.p.a. in tre rate (di importo pari a ad €

37.240.000,00), con scadenze determinate (31 marzo anni 2028, 2029 e 2030). La norma dispone infatti che: «1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [secondo cui il Governo puo' rinegoziare con la societa' concessionaria delle autostrade A24 e A25 le concessioni, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel 2009], e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi €

111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di €

37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.» (doc. 2). Sul punto si osserva sin d'ora che tale normativa, cosi' dettagliata e incidente sugli interessi della Regione Abruzzo, e' stata adottata senza alcuna previa intesa con la Regione stessa e in difetto di qualsiasi procedura che la abbia in qualche modo coinvolta;

inoltre, anche la futura attuazione di detta norma, e l'approvazione del piano di convalida dei lavori mancano di qualsiasi previsione che assicuri un coinvolgimento della predetta Regione. 2. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIT, con provvedimento prot. n. 6767 del 14 aprile 2017 «Autostrade A24 e A25. Interventi di messa in sicurezza urgente 'A': Viadotti - Interventi diffusi per la prevenzione della scalinatura degli impalcati. Progetto esecutivo» (doc. 3), esaminato il progetto esecutivo dei lavori presentato dalla concessionaria Strada dei Parchi s.p.a. per la realizzazione degli «interventi di adeguamento e messa in sicurezza urgente (M.I.S.U.) delle autostrade A24 e A25 - Antiscalinamento» ha dichiarato di «condividere in linea tecnica la proposta...», ed ha indicato l'importo totale dei relativi lavori in €

169.456.289,05, modificando sul punto, la proposta della societa'. 2.1. Con successiva nota prot. n. 7685 del 3 maggio 2017 (doc. 4), il MIT ha sollecitato Strada dei Parchi s.p.a. a procedere con l'immediato avvio delle procedure necessarie all'affidamento dei lavori e relative cantierizzazioni»,. A seguito di detto provvedimento la societa' Strada dei Parchi, con propria nota del 5 maggio 2017, ha rappresentato al MIT di aver provveduto all'affidamento dei lavori ed ha contestato l'avvenuta riduzione degli importi dei lavori, contenuta nel provvedimento del MIT n. 6767/2017, e la mancata copertura finanziaria dei lavori. In riscontro, il MIT, con nota prot. n. 7943 del 5 maggio 2017 (doc. 5) ha affermato che il proprio provvedimento n. 6767/2017 integra «esclusivamente una condivisione tecnica dell'ipotesi progettuale presentata», e che l'Ufficio ha espresso «le proprie valutazioni di congruita' sui prezzi e sugli obblighi convenzionali relativi alle previsioni di spesa, ritenendo non totalmente adeguate le proposte» della societa'. Nella nota cit. si afferma poi che il provv. n. 6767 non contiene «alcun riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento» e «non puo' essere in nessun caso considerato rilevante» a tal fine. 2.2. Avverso detti provvedimenti del MIT, la societa' Strada dei Parchi ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio (r.g. n. 4335/2017), il quale con ordinanza della I sezione del 7 giugno 2017, n. 2855, ha sospeso i provvedimenti gravati, ritenendo che i lavori per il cd. antiscalinamento delle tratte autostradali A24 e A25 «vengano proseguiti, utilizzando le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accantonate» dalla societa' Strada dei Parchi (doc. 6). Pende appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato avverso detta ordinanza proposto dal Ministero. 3. La disciplina contenuta nell'art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50/2017 conv. legge n. 96/2017 cit., si pone in palese contrasto con gli articoli 3;

117, 3° e 6° comma Cost., nonche' con i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di sussidiarieta' e leale collaborazione, e per tale motivo la Regione Abruzzo, ritenendo che la norma violi la propria competenza legislativa in materia, come sopra rappresentata e difesa, ne chiede la dichiarazione di incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50/2017 conv. legge n. 96/2017 per violazione dell'art. 117, 3° comma della Costituzione. Violazione dei principi che sorreggono la competenza legislativa concorrente Stato/Regioni - Violazione dei principi della giurisprudenza costituzionale in materia. Come visto, l'art. 52-quinquies, in modo assai puntuale, individua le risorse economiche per il finanziamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto autostradale A24 e A25, a causa della sismicita' che caratterizza in particolare il territorio abruzzese attraversato da tali tratte, disponendo la presentazione da parte di Strada dei Parchi di un piano di convalida dei lavori, da presentarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

l'approvazione di detto piano da parte del MIT con decreto ministeriale (da adottarsi entro il termine del 31 agosto 2017) con cui definire anche le modalita' di attuazione della norma e la regolazione di un periodo transitorio;

la sospensione del pagamento delle rate dei canoni concessori relative agli anni 2015/2016 da parte di Strada dei Parchi al proprio concedente;

il versamento da parte di Strada dei Parchi delle predette rate sospese a favore di Anas s.p.a., da effettuarsi secondo modalita' e termini stabiliti (tre rate di importo pari ad €

37.240.000,00, da versare entro il 31 marzo degli anni 2028, 2029 e 2030);

Detta disposizione viola l'art...

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