n. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2015 -

Ricorso depositato del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14, "Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali", pubblicata nel B.U.R. Basilicata 3 aprile 2015, n. 15, quanto all'art. 1, commi 2, 3 e 4 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. Motivo 1) L'art. 1 della l.r. n. 14/2015 e' illegittimo per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione. 1.1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 31 marzo 2015, n. 14 recita: "Articolo 1 Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali. 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono abrogati. 2. I pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale rispetto a quelli gia' eventualmente effettuati per l'anno 2015, se dovuti, dovranno essere effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge senza sanzioni ed interessi. 3. Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge. 4. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: "2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014. 2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli". 1.1.2. La legge regione Basilicata del 27 gennaio 2015, n. 4, sulla quale incide l'art. 1 della legge in esame all'art. 39, cosi' prevede (e prevedeva): Articolo 39. Decorrenza del beneficio dell'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342. 1. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della domanda e non da' diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti. 2. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni gia' scaduti saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. 2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014. 2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. [3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilita' nazionale 2015, per i veicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, e' istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella: vetture con cilindrata fino a 1000 cc euro 50,00 vetture con cilindrata fino a 2000 cc euro 100,00 vetture con cilindrata oltre 2000 cc euro 200,00. [4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilita' nazionale 2015, per le moto con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, e' istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella: moto con cilindrata fino a 500 cc euro 50,00 moto con cilindrata fino a 1000 cc euro 100,00 moto con cilindrata oltre 1000 cc euro 200,00 (3). [5. Per i veicoli che non usufruiscono del beneficio della esenzione, il pagamento della tassa e' dovuto dal 1° giorno del periodo tributario successivo alla entrata in vigore della presente legge. Per i veicoli il cui periodo tributario inizia a gennaio, il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno del mese di gennaio a...

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