n. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA Terza sezione civile Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra Ecoinerti Campagnari S.r.l. (codice fiscale: 03732860238) rappresentata e difesa dall'avv. Rondinelli Michele del foro di Brescia;

Contro Banco Popolare Societa' Cooperativa (codice fiscale: 03700430238) con rappresentata e difesa dall'avv. Zorzi Alberto del foro di Verona. L'iter del giudizio. La Ecoinerti Campagnari S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il Banco Popolare societa' cooperativa, per sentir accertare la nullita' di un contratto di conto corrente e di due contratti di apertura di conto corrente che aveva concluso con la medesima convenuta, il 20 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2008, in quanto, a suo dire, stipulati senza osservare la forma scritta. L'attrice ha anche avanzato domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla medesima nel corso dei predetti rapporti a titolo di interessi usurari, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, e di c.m.s. Gia' in atto di citazione l'attrice ha anche esposto che, prima di promuovere il giudizio, aveva attivato il procedimento di mediazione, atteso che la controversia era soggetta ad esso, quale condizione di procedibilita' della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010, ma la controparte non aveva partecipato alla procedura, con la conseguenza che andava condannata ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, dello stesso testo normativo. La convenuta si e' costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare di merito, l'estinzione per prescrizione del diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione di somme non dovute in relazione al contratto di conto corrente e assumendo, con riguardo al merito, l'infondatezza delle domande avversarie. La causa e' giunta a decisione senza lo svolgimento di attivita' istruttoria, a seguito del rigetto da parte di questo giudice della richiesta di ctu contabile - bancaria avanzata dall'attrice. L'astratta applicabilita' al caso di specie dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 28/2010. Poiche' e' pacifico, oltre che documentato (si veda il verbale prodotto sub 17 dalla attrice), che la convenuta non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria promossa ante causam dalla Ecoinerti dovrebbe farsi applicazione dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 28/2010. Tale norma nel suo secondo periodo prevede infatti che il giudice condanna la parte che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria ex lege senza giustificato motivo al versamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L'utilizzo del tempo indicativo presente e la funzione chiaramente sanzionatoria della previsione, desumibile dalla circostanza che il pagamento va a vantaggio...

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