n. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge regionale Puglia 29 giugno 2018, n. 28, recante «Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e tutela dell'incolumita' pubblica», pubblicata nel BUR n. 89 del 5 luglio 2018. La Regione Puglia ha approvato ed emanato la legge n. 28/2018 con cui in sedici articoli ha introdotto una serie di norme in tema di prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di controllo ordinario e straordinario della stessa fauna selvatica, e di smaltimento delle carcasse degli animali predati. Sennonche' alcune norme di detta legge sono, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in contrasto con la Costituzione perche' interferenti in materia appartenente a quella competenza legislativa esclusiva dello Stato che e' diretta a porre standard minimi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguente Motivo 1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2, della Costituzione. Le norme in questione prevedono che la Regione Puglia, per limitare i danni arrecati ai beni e alle persone, con particolare riferimento alle aziende agricole, detti misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica in caso di inefficacia delle misure ordinarie (art. 2, lettera c). Le misure ordinarie sono attuate dalla Regione o da suoi enti appositamente delegati, sulla base dei criteri specificamente fissati e consistenti essenzialmente nella cattura o nell'abbattimento degli esemplari di fauna...

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