n. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO Sezione 7 Riunita con l'intervento dei signori: Punzo Roberto - Presidente e relatore;

Granata Ennio - giudice;

Ocello Maria - giudice;

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 823/2016, depositato l'11 febbraio 2016, avverso la sentenza n. 6086/2015 sez: 40 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;

Contro: AG. Riscossione Milano Equitalia servizi di riscossione S.p.a.;

proposto dall'appellante: Roggi Maria, viale Stelvio 35 - 20159 Milano;

difeso da: Iannilli Noemi, via L. Devoto 10 - 20100 Milano. Terzi chiamati in causa: Comune di Milano - 20100 Milano. Altre parti coinvolte: Regione Lombardia - 20100 Milano. Atti impugnati: preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400037715000 TARSU/TIA 20;

preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400037715000 TARSU/TIA 20;

preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400037715000 TARSU/TIA 20;

preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400037715000 TARSU/TIA 20;

1.1) Vista la sentenza n. 6086/40/15, pronunciata inter partes dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha dichiarato inammissibile il ricorso giudiziale della contribuente, avente ad oggetto, congiuntamente, l'impugnazione (sotto svariati profili di nullita' - inesistenza - illegittimita' formale e sostanziale degli atti e delle notifiche, e di non debenza dei tributi ingiunti): a) del «Preavviso di fermo amministrativo» della autovettura (pertinente al mancato pagamento anche di obbligazioni extratributarie, per le quali la parte ha agito separatamente), comunicato alla ricorrente dall'Agente esattoriale Equitalia Nord spa;

b) delle cartelle esattoriali - tre - oggetto del «Preavviso» stesso, emesse per tasse e tributi locali (TARSU;

tassa automobilistica regionale, con sanzione amministrativa contestualmente applicata) - inerenti alle annualita' 2003-2008-2009-2010;

c) dei provvedimenti impositivi sottostanti alle cartelle stesse;

Visto il ricorso in appello (con contestuale istanza di sospensione cautelare dell'esecutivita' degli atti impugnati), con cui la contribuente sig.ra Roggi, a mezzo del di lei difensore, ha chiesto in riforma totale della pronuncia di I grado - previa declaratoria di' ammissibilita' dell'impugnazione del «Preavviso» di fermo amministrativo - nel merito, a questa Commissione tributaria regionale che sia dichiarata la nullita' (ovvero venga disposto l'annullamento) del preavviso di fermo e delle cartelle impugnate, con le conseguenziali declaratorie (stante la maturata decadenza/prescrizione) di non debenza delle somme ingiunte;

Viste le controdeduzioni, con cui il Comune di Milano, costituitosi in questa fase, rappresentato e difeso come in atti, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese;

Dato atto della mancata costituzione nel presente giudizio di appello delle altre parti, nonostante la avvenuta rituale notifica del ricorso;

Letti gli atti e i documenti, sentite le parti comparse all'udienza all'uopo fissata per la discussione e la decisione sia sul merito, sia sull'istanza cautelare;

Il collegio premette quanto segue. 1.2) Con la sentenza ora impugnata, i primi giudici, rilevato che la Roggi ha impugnato, sotto svariati profili, il preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento sottese per TARSU e tassa automobilistica, chiedendone l'annullamento, in una con la declaratoria di non debenza delle obbligazioni tributarie presupposte, hanno concluso - nella molto sintetica parte motiva - per l'inammissibilita' del ricorso (con condanna alle spese secondo soccombenza), non essendo il preavviso di fermo autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 546;

sotto altro e concorrente aspetto, tardiva e' stata dichiarata (con inammissibilita', anche in «parte qua» del ricorso) l'impugnazione delle cartelle di pagamento, delle quali la contribuente aveva dedotto di non essere mai venuta a conoscenza, prima del «Preavviso di fermo» - e che invece, secondo i primi giudici, sono state notificate in date di gran lunga anteriori alla scadenza dei termini (60 giorni) fissati per la proposizione del ricorso giudiziale. Nell'atto di appello, la sig.ra Roggi, assistita e difesa come in atti riepilogate le circostanze di fatto, si duole dell'ingiustizia della sentenza perche' e' stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, nonostante - in diritto - la Cassazione a sezioni unite abbia definitivamente statuito la possibilita' di impugnare autonomamente il preavviso in questione e - in fatto - nei caso de quo l'impugnazione del preavviso stesso sia avvenuta tempestivamente, ben entro il termine dei 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, emesso il 22 ottobre 2014, con ricorso alla CTP in data 18 dicembre 2014. Su questi presupposti, la contribuente rinnova, come meglio verra' riportato infra, eccezioni di nullita' - illegittimita' delle cartelle (delle quali assume di avere avuto conoscenza solo con il «Preavviso») per vizi (non solamente procedimentali e intrinseci, ma in primo luogo) di notifica, oltre che di ogni altro atto presupposto, deducendo l'avvenuta estinzione (per decadenza-prescrizione) delle obbligazioni tributarie sottostanti;

eccepisce altresi', in rito, la tardivita' e quindi la inutilizzabilita' dei documenti avversariamente prodotti in I grado. 2.1) Il collegio ritiene in via pregiudiziale non condivisibile la statuizione dei primi giudici circa la inammissibilita' dell'impugnazione del preavviso di ferrno amministrativo. I giudici di I grado non hanno dato ingresso al ricorso della contribuente avverso il «Preavviso» esattoriale asseritamente conformandosi, come espressamente e' scritto in motivazione, agli orientamenti giurisprudenziali di legittimita' (affermano i giudici della CTP, infatti, che il «Preavviso» non e' incluso tra gli atti autonomamente impugnabili contemplati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546/92, ne' arreca alcuna menomazione al patrimonio, sicche' «il debitore destinatario del preavviso e' carente dell'interesse ad adire il giudice», in conformita' a quanto deciso dalla Corte di cassazione, della quale vengono citate, in sentenza, gli estremi di due sentenze peraltro temporalmente risalenti). In realta' la Cassazione, con orientamento consolidato da anni (da ben prima della decisione di I grado della CTP), ha statuito, difformemente da quanto sostengono i primi giudici, che «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. , 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria e' impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 del codice di procedura civile l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448» (massima ufficiale CED): cosi' le sezioni unite n. 10672 dell'11 maggio 2009 (Pres. Carbone, est. Botta). A questa pronuncia, sono seguite in termini Cass.ss.uu. 11087/10 e (a sezioni semplici) Cass., 26196/11, e da ultimo Cass., 701 del 2014. La giurisprudenza di legittimita' si e' ormai consolidata nei termini ora esposti, che questo collegio condivide in toto e fa propri, in un'ottica di potenziamento e valorizzazione, in senso costituzionalmente orientato, della «giustiziabilita'» immediata di ogni pretesa tributaria di cui il contribuente venga a conoscenza, anche soltanto mediante un atto come il «Preavviso» in questione, in modo da consentire all'interessato di ottenere pronuncia giudiziale di merito che - come ha affermato la Corte di cassazione in altre decisioni in materia di impugnabilita' di atti non espressamente menzionati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546/92 - neutralizzi «l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione». Nel caso di specie, avendo la contribuente proposto il ricorso giudiziale alla CTP con notifica alle controparti il 18 dicembre 2014 ben entro il termine prescritto dei 60 giorni, deve avere ingresso l'impugnazione del preavviso e diventano altresi' ammissibili, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 19 decreto legislativo n. 546/92 comma 3 («... La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo»), le questioni attinenti alla legittimita' ed efficacia degli atti presupposti congiuntamente impugnati dalla contribuente a cui il preavviso stesso (la cui legittimita' la parte contesta proprio perche' basato su atti viziati) fa riferimento, cioe' le cartelle, e i provvedimenti impositivi presupposti (cfr. da ultimo Cassa., n. 701/2014). 2.2) Sono pertanto legittimamente introdotte le questioni attinenti alla (in)validita' delle notifiche degli atti tributari per cui e' stato emesso il «Preavviso». Come emerge dai documenti versati in causa e come e' incontroverso, tutte le notifiche sono avvenute a mezzo del servizio postale, con modalita' sicuramente diverse da quelle ordinariamente previste dalla legge n. 890/82, come denuncia la Roggi, che, nei motivi di appello, reitera (ancorche' in maniera notevolmente disorganica) svariate eccezioni, tutte a supporto della inesistenza giuridica delle notifiche de quibus, cosi' sintetizzabili: l'avvenuta notifica a mezzo posta e' stata effettuata direttamente da parte di Equitalia...

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