n. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2017 -

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE di Cava de' Tirreni composto dal magistrato onorario di pace: dott. Nicola Mazzarella, ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel ricorso n. 4135\2016 promosso ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 150/2011 dal sig. De Santis Gianluca depositato in cancelleria in data 8 novembre 2016;

contro il sig. Prefetto di Salerno, in relazione all'accertamento per mancata comunicazione dei dati personali della patente ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S. contestato da CNAI - sede Roma - con verbale n. 1260002699800 del 2016. La vicenda processuale. Con ricorso presentato in data 8 novembre 2016, ex art. 7 decreto legislativo 150/2011, De Santis Gianluca chiedeva a questo Giudice onorario di pace di annullare il citato verbale perche' l'infrazione in oggetto sarebbe stata contestata prima che si fossero «conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi» (art. 126-bis C.d.S.). Nel costituirsi in giudizio, la Prefettura di Salerno nulla deduceva sull'eccezione specifica. Per «diritto vivente», il forum commissi delicti, che radica la competenza per territorio, viene individuato nel luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincidente con il luogo dell'accertamento (ex plurimis Cass. ord. 17580\07;

Cass. ord. 2910\12;

Cass. sent. 26184\2013). Ne deriva, nel caso di specie, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di cassazione, la competenza territoriale del Giudice di pace di Roma. Se non che, questo Giudice di pace, non ritiene di condividere l'interpretazione consolidata della Cassazione per le seguenti ragioni. A parere del giudice con la notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie il verbale elevato per la violazione dell'art. 142 C.d.S.) al ricorrente era stato intimato di «comunicare» (e non di esibire) i dati della patente di guida del conducente del suo veicolo cui l'opponente non avrebbe ottemperato per cui il Dipartimento della P.S. del CNAI di Roma gli aveva contestato l'infrazione di cui all'art. 126-bis comma 2 C.d.S. che prescrive testualmente: «la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente responsabile della violazione ...». Considera il giudice che per individuare l'ufficio giudiziario competente per territorio a decidere del fondamento della violazione e' necessario leggere l'art. 126-bis C.d.S. secondo i criteri ermeneutici dettati dall'art. 12...

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