n. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2016 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Quarta Sezione penale Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Romis - Presidente;

Dott. Salvatore Dovere - consigliere;

Dott. Pasquale Gianniti - consigliere;

Dott. Vincenzo Pezzella - rel. consigliere;

Dott. Giuseppe Pavich - consigliere. Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da: M.C. n. ... il...;

G.D. n.... il... Societa' Vetor P.A. Avverso la sentenza n. 4438/2011 Corte appello di Napoli, del 26 settembre 2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 17 dicembre 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Pezzella;

Udito il procuratore generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito per le parti civili eredi di M.A. l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese. Udito per le parti civili eredi di B.A. l'avv. Paolo Girolami in sostituzione dell'avv. Giuseppe Di Meglio, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Udito il difensore dei ricorrenti imputati M. e G. e responsabile civile Vetor S.p.a. che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. M.C. e G.D. venivano giudicati dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale per rispondere: a) del reato p. e p. dagli articoli 113 - 428 - 449 comma 2 c.p., perche' in cooperazione tra loro, rispettivamente nella qualita' di comandante della nave e di marinaio - timoniere - per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare per aver omesso: 1. di mutare la propria rotta e la propria velocita' e comunque per aver omesso di compiere ogni altra manovra, al fine di evitare l'abbordaggio con altra nave che si trovava in posizione ravvicinata, in violazione della regola n. 17 punto b) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085;

  1. di utilizzare il radar di bordo o comunque ogni altro mezzo a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento, per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio, ai sensi della regola n. 7 lettere a) e b) del «Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare» ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085;

  2. di predisporre un appropriato servizio di vedetta visivo cd auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento, per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio;

  3. di adottare segnali di manovra e di avvertimento alla nave che si trova in posizione ravvicinata e che non si riesce a capire quali siano le intenzioni di manovra, come previsto dalla regola n. 34 lettera d) del «Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare» ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085 cagionavano il naufragio del Moto Peschereccio denominato "Padre Pio", iscritto nel Registro della Navi Minori e galleggianti con n. 6NA005, di proprieta' della Societa' Armatrice U.E.P. Soc. Coop. a r.l. S. Giovanni Giuseppe della Croce, con sede in Ischia;

    b) del reato p. e p. dagli articoli 113-589 c.p., perche' in cooperazione tra loro, rispettivamente nella qualita' di comandante della nave e di marinaio - timoniere - per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare tenendo la condotta omissiva meglio descritta al capo a), in violazione, delle regole del «Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare» ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085, cagionavano la morte di N.S., M.A. e B.A. i quali si trovavano a bordo del Moto Peschereccio denominato Padre Pio;

    Reati commessi in Ischia (NA) il 29.6.2005. Il giudice di prime cure, con sentenza del 22.6.2010, dichiarava entrambi gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e, concesse loro le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ex art. 81 cpv. codice penale, li condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Li condannava, inoltre, in solido con il responsabile civile Vetor Spa, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi compiutamente in separata sede, determinando il concorso di colpa delle persone offese nella misura del 50%. Seguiva, inoltre, la condanna, sempre in solido con il responsabile civile Vetor S.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili. 2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26.9.2014, decidendo sugli appelli proposti dagli imputati M.C. e G.D. dal responsabile civile Vetor Spa, nonche' dalle parti civili V.A. e M.M. (costituiti a mezzo dell'avv. Marco Bassetta), dalla parte civile M.C. (costituito a mezzo dell'avv. Arturo Staropoli), dalle parti civili M.A., M.G., M.G., M.M.M., M. R., M.V., R.E. (costituiti a mezzo dell'avv. Lorenzo Bruno Molinaro), e dalle Parti Civili V.E. in proprio e quale genitrice dei minori V.A., M. e S. P. e V.E. (costituite a mezzo dell'avv. Paolo Stravino), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 22 giugno 2010, cosi' provvedeva: 1. in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che non vi era concorso di colpa delle persone offese M.A. e B.A. (i due marinai della motonave Padre Pio);

  4. condannava M.C. e G.D. in solido tra loro e con il responsabile civile Vetor Spa, all'integrale risarcimento dei danni (e non nella misura del 50%), in favore delle parti civili eredi di M.A. (V.A., M.M., M.C., M.A., M.G., M.G., M.M.M., M.R., M.V., e R.E.) - danni da liquidarsi in separata sede;

  5. confermava nel resto la gravata sentenza, e condannava gli imputati M.C. e G.D. il responsabile civile Vetor SpA e le parti civili V.E. - nella duplice qualita' - e V.E. (eredi di V.S.) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;

  6. condannava M.C. e G.D. in solido tra loro e con il responsabile civile Vetor SpA, al pagamento delle spese di costituzione di parte civile grado, che liquidava dettagliatamente in dispositivo. La Corte territoriale, a proposito delle statuizioni civili, confermata dunque la valutazione del primo giudice, laddove si era affermato il concorso di colpa (nella misura del 50%), ai fini del determinarsi del sinistro del 29 giugno 2005, della persona offesa V.S. comandante del peschereccio». Pertanto - in adesione al principio giuridico di cui all'art. 2055 cc. - gli imputati e G., in solido tra loro e col responsabile civile Vetor SpA, venivano condannati all'integrale risarcimento dei danni, sempre da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili eredi di M.A. (vale a dire, V.A., M.M., M.C., M.A., M.G., e M.G., M.M.M., M.R., M.V. e R.E. Il tutto, in riforma della impugnata sentenza, che aveva emesso condanna risarcitoria, nella misura del 50 %, cioe' tenendo presente il ritenuto pari concorso di colpa della persona offesa M.A. Al contrario, non veniva emessa condanna all'integrale risarcimento del danno (e non nella misura del 50%), in favore delle parti civili eredi del pescatore B.A. in quanto costoro, pur costituitisi anche in secondo grado, a differenza degli eredi di M.A.) non avevano interposto appello, avverso la sentenza di prime cure. A pag. 12 della sentenza la Corte territoriale precisava in che cosa consistesse il «conferma nel resto»: «L'espressione si riferisce: 1) alla affermazione di penale responsabilita' dei due imputati, in ordine ai reati loro ascritti, ed alla conseguente condanna alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ciascuno;

    2) alla declaratoria di concorso di colpa della p.o. V.S. (comandante del peschereccio»), nella misura del 50%;

    3) alla condanna dei due imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile Vetor SpA, al risarcimento danni, nella misura del 50%, in favore degli eredi di V.S. e degli eredi di E.A. (danni da liquidarsi in separata sede);

    4) alla condanna al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, sostenute in primo grado;

    5) alla statuizione del primo Giudice, circa la provvisionale di euro 5.000,00, liquidata in favore di ciascuna delle parti civili costituite;

    6) infine, all'ordine di restituzione di quanto ancora eventualmente in sequestro». Le parti civili appellanti (vale a dire gli eredi di M.A. gli eredi di V.S.), che avevano, tra le altre cose, chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'aumento del quantum liquidato a titolo di provvisionale, vedevano confermata la provvisionale determinata dal Tribunale di Napoli, in coerenza con la circostanza per cui e' stata emessa pronuncia di condanna risarcitoria in forma generica, vale a dire con la liquidazione dei quantum demandata al giudice civile, in separata sede. 3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, Avv. Luigi De Vita e Avv. Giorgio Filippi, M.C., G.D. e il responsabile civile «Vetor spa», deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., codice di procedura penale. I difensori ricorrenti premettono in punto di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto assolutamente condivisibili le conclusione cui era pervenuto il Tribunale sia in ordine alla dinamica del sinistro, che alle condizioni in cui esso avvenne. In particolare, secondo quanto sostenuto dai giudici di merito: a) le rotte fra le due imbarcazioni erano incrocianti, ed in particolare, la motonave «Padre Pio» proveniva da sinistra rispetto alla rotta della nave cisterna «Audace», che, pertanto, aveva diritto di precedenza;

    b) la velocita' del motopeschereccio era pari a circa 6 nodi;

    c) le condizioni atmosferiche e di mare erano buone;

    d) il motopeschereccio non aveva iniziato l'attivita' di pesca in quanto «i divergenti utilizzati per la pesca a strascico sonno stati trovati in posizione di riposo, cioe' alzati e quindi non in posizione di pesca»...

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