n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 7, commi 1, 3 e 5, e dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale 23 marzo 2015, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto "Promozione della cultura della legalita', della memoria e dell'impegno", giusta delibera del Consiglio dei ministri 18 maggio 2015. La legge in epigrafe indicata contiene talune disposizioni che eccedono dalle competenze regionali ed invadono quelle statali, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 117, comma 2, della Costituzione, nelle materie oggetto degli articoli 7 e 8, come andiamo ad argomentare in dettaglio. 1. L'art. 7 disciplina il diritto di collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalita' organizzata, del terrorismo e del dovere, materia che e' regolata dalla normativa primaria statale e, per quel che rileva in questa sede, dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407. 1.1. L'art. 7, comma 1, cosi' recita: "La Regione Puglia da' attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto";

si prevede, quindi, l'assunzione nei ruoli regionali delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per semplice chiamata diretta e personale, senza alcun'altra condizione e prescrizione. Tale disposizione contrasta con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 407/1998 - cui si dice di voler dare attuazione - e, in particolare, con quanto disposto dal suo comma 2, il quale prevede che, ai fini dell'assunzione del personale avente diritto al collocamento obbligatorio, sia espletata di una prova di idoneita' e sia rispettato il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico (penultimo periodo del comma 2, come successivamente modificato e attualmente vigente: "Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico."). L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualita' e le condizioni... sulla base del seguente ordine: a) vittima sopravvissuta;

b) coniuge superstite;

c) convivente more uxorio;

d) figli della vittima;

e) genitori della vittima;

f) germani della vittima.";

si individuano cosi', quali beneficiari del diritto al collocamento, soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal predetto art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, che nel primo periodo indica quali destinatari del beneficio, oltre i soggetti direttamente colpiti, il coniuge, i figli superstiti e i fratelli...

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