n. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione lavoro Ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Il Giudice del lavoro di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al n. 1710/15 R.G., sul ricorso depositato il 22 luglio 2015 nella controversia promossa da S. S. rappresentata e difesa dagli avvocati A. Guariso e M. Lavanna, in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dei suindicati avvocati, ricorrente contro il comune di Gorle, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Strapparava, in virtu' di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dell'avv. M. Buzzanca, convenuto INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Imparato, per mandato generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Bergamo, presso l'Ufficio legale INPS. Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2015, sul ricorso promosso ai sensi degli articoli 28, decreto legislativo n. 150/2011 e 44, decreto legislativo n. 286/1998, osserva quanto segue: la ricorrente, premesso di essere cittadina marocchina titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, in data 11 aprile 2014 ha dato alla luce il figlio I. R. ed ha successivamente presentato al comune di residenza domanda di indennita' di maternita' ai sensi dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 (vedi doc. 2 fasc. ricorrente). Il comune di Gorle ha inizialmente erogato la prestazione, essendo in corso l'iter amministrativo sulla domanda di carta di soggiorno presentata dall'interessata, ma successivamente ha dato disposizione all'INPS di procedere alla revoca del beneficio, stante l'intervenuto diniego della carta di soggiorno e dunque l'insussistenza del requisito di cui all'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 (vedi doc. 4, 6, 7 fasc. ricorrente). La S. affermava il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal comune di Gorle e la contrarieta' dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 a disposizioni internazionali, nella parte in cui consente l'erogazione dell'assegno di maternita' solo a favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il comune di Gorle, costituitosi in giudizio, evidenziava come la scelta legislativa operata con l'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, risultasse razionale e non discriminatoria. L'INPS, costituitosi a sua volta in giudizio, dopo aver preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, negava la sussistenza della dedotta discriminazione, nonche' la violazione di norme nazionali o sovranazionali. Tutto cio' premesso, si osserva: per la soluzione della controversia e' dirimente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui limita soggettivamente l'accesso al beneficio dell'assegno di maternita', oltre che ai cittadini italiani e comunitari, ai soli stranieri soggiornanti di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di...

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