n. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Sezione 1ª Penale In persona del Giudice dott. Stefano Sernia decidendo in ordine alla richiesta di liquidazione del proprio compenso quale difensore di fiducia di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avanzata dall'avv. M.C. in data 18 aprile 2014 in relazione alla difesa di: N. M., nato il a P. (S.) letti gli atti, ha emesso la seguente Ordinanza Risulta dagli atti che il legale istante sia stato difensore di fiducia dell'imputato indicato in epigrafe, chiamato a rispondere del reato di ricettazione e di detenzione per la vendita di cd illecitamente duplicati, in relazione ai quali egli e' stato condannato a pena tenue, col riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 648 cpv c.p., con sentenza emessa in data 13 dicembre 2013. L'imputato risulta essere stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta decreto di questo Tribunale in data 30 agosto 2012;

il difensore ha quindi diritto, ai sensi degli artt. 82 e 107, dpr 115/02, a che lo Stato provveda a liquidarne l'onorario. Terminata la fase del giudizio, il difensore chiede quindi che ne vengano liquidati i compensi, ponendoli a carico dello Stato come previsto dal DPR n. 115/02. L'opera professionale e' stata svolta, per quel che riguarda la fase la cui liquidazione e' di competenza di questa A.G., in due udienze, escludendosi quelle di mero rinvio, di cui l'ultima in data 30 agosto 2013, e pertanto ricade nell'ambito temporale di vigenza della legge n. 2/2012 e del d.m. n. 140/2012, di cui vanno pertanto applicati i criteri di liquidazione, giusta quanto ritenuto dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406 (e con altra di identico contenuto). Successivamente, e' stato altresi' pubblicato il d.m. 10 marzo 2014, il quale ridetermina, in senso particolarmente piu' favorevole, le tariffe da liquidarsi agli avvocati ad opera del giudice;

l'art. 28 di detto decreto, come gia' l'art. 41 di quello previgente, prevede che esso si applichi a tutte le liquidazioni ancora da compiersi. Stando alla lettera dei suddetti regolamenti, pertanto, il giudicante chiamato a determinare l'onorario da liquidarsi al difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 82, dpr n. 115/02, dovrebbe prescindere dal tariffario vigente all'epoca in cui venne prestata l'opera professionale del difensore, ed applicare il tariffario vigente all'epoca della liquidazione. Si pone quindi un problema di apparente contrasto tra il dettato del regolamento e la previsione di legge (in particolare, l'art. 11 delle preleggi), che prevedono che la legge (e quindi, a maggior ragione, le disposizioni regolamentari che non possono porsi in contrasto con la legge, giusta la previsione di cui agli artt. 3 e 4 delle preleggi) possa disporre solo per l'avvenire, laddove inoltre il suddetto regolamento si porrebbe in contrasto con l'art. 82, del DPR n. 115/02, che per la liquidazione rinvia alle tariffe vigenti all'epoca della prestazione professionale;

e' noto come l'art. 11 delle preleggi sia una disposizione di legge ordinaria, derogabile pertanto da altra norma di legge, purche' nel rispetto dei principi costituzionali;

ma deve quindi a tal proposito osservarsi che, invece, nessuna disposizione di legge preveda espressamente che il d.m. 10 marzo 2014 possa derogare al principio della irretroattivita' delle disposizioni normative. Deve invero considerarsi che le tabelle forensi hanno natura di norma sostanziale, e di certo non processuale, atteso che, pur se legate allo svolgimento di attivita' processuali, determinano il contenuto di un diritto sostanziale, e cioe' quello relativo al valore economico da riconoscersi alla prestazione professionale del legale per l'attivita' da lui svolta nel processo;

da cio' discendono tre conseguenze: a) la retroattivita' della disposizione regolamentare non potrebbe essere giustificata in base al noto principio secondo il quale "tempus regit actum", atteso che questo vale per le norme processuali e procedimentali e non per quelle aventi natura sostanziale;

  1. l'art. 28, del decreto 10 marzo 2014 si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 82, del D.P.R. n. 115/02, che determina il contenuto economico del diritto del legale alla corresponsione delle proprie competenze;

    la norma regolamentare sarebbe quindi suscettibile di disapplicazione ex artt. 4 e 5 R.D. n. 2248/1865, alleg. E, perche' contraria a norma di legge;

  2. la norma regolamentare dovrebbe poi (ed invero, prima di tutto) essere disapplicata, sempre ai sensi dell'art. 5, r.d. 2248/1865 alleg. E, in quanto contraria anche all'art. 3 Cost., atteso che l'applicazione della norma secondaria ai casi esauritisi prima dell'entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014 comporterebbe esiti di disparita' di trattamento tra professionisti, assolutamente ingiustificati, a seconda che la richiesta di liquidazione delle competenze professionali, da loro avanzata, sia stata decisa dal Giudicante (talora a prescindere dalla volonta' dell'istante, e per ragioni legate ai differenti carichi di lavoro o tempi di smaltimento dei diversi giudicanti) prima o dopo l'entrata in vigore predetto d.m. In tutti i casi in cui il Giudicante sia attualmente chiamato a liquidare il compenso al legale ai sensi del DPR n. 115/02 in relazione ad attivita' prestate prima della cessazione del valore legale delle precedenti tabelle professionali forensi, le stesse dovranno pertanto continuare a trovare applicazione. In tal senso, vale la pena sottolineare, sia pure tramite percorso argomentativo piuttosto stringato, risultano essersi poste le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406 (e con altra di identico contenuto), con la quale hanno statuito che "per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il piu' possibile coerente con i principi generali cui e' ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche' tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate";

    laddove e' noto come, ai sensi dell'art. 83, comma 2, DPR n. 115/02, l'onorario del difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' liquidato dall'A.G. al termine di ogni fase o grado del processo, sicche' e' a tali momenti che occorre far riferimento per verificare se l'attivita' del difensore si sia o meno esaurita prima dell'entrata in vigore del nuovo tariffario di cui al citato regolamento. Nel caso in oggetto, l'attivita' defensionale posta in essere dall'istante, come si e' visto, e' cessata senz'altro prima dell'entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2012 e si pone sotto il vigore del d.m. n. 140/2012. Passando quindi alla determinazione degli onorari, va ricordato come la stessa vada comunque eseguita in osservanza anche dei criteri stabiliti dall'art. 82, comma 1, DPR n. 115/02, e quindi con divieto di superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenendo altresi' conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione della persona difesa;

    ne consegue che il massimo liquidabile e' pari alla media tra minimi e massimi tariffari, e puo' essere riconosciuto, trattandosi appunto di un massimo, solo a fronte di attivita' di eccezionale pregio o comunque svolta in procedimenti di particolare complessita';

    gli artt. 9 e 12, del d.m. 140/2012 peraltro reiterano tali principi, prevedendo la riduzione al 50% dei compensi professionali in caso di prestazioni operate in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Posto che il regolamento, in base ai principi generali, non puo' dettare disposizioni contrarie a quelle stabilite dalla legge (art. 4 delle c.d. preleggi), non puo' ritenersi che gli artt. 9 e 12, del d.m. citato possa aver introdotto la possibilita' di una riduzione ulteriore dei massimi liquidabili, rispetto a quella derivante dalla media tra minimi e massimi, perche' in tal caso si porrebbe in contrasto con l'art. 82, del dpr n. 115/02;

    le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT