n. 57 ORDINANZA 11 - 31 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra Cugnata Giovanni e il Comune di Chiavari con ordinanza del 22 gennaio 2014, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni da illegittima esclusione da un bando comunale di gara per l'esecuzione di lavori pubblici, l'adito Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - al fine del decidere sulla eccezione preliminare, formulata dalla resistente amministrazione, di inammissibilita' della domanda, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 30, comma 5, per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonche' con l'art. 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU);

che, in punto di rilevanza, si argomenta nell'ordinanza di rimessione, che - pur ricollegandosi la proposta azione risarcitoria ad un provvedimento comunale, ed al successivo suo annullamento in esito a ricorso straordinario al Capo dello Stato, risalenti (entrambi) ad epoca precedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo - «il collegio dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso» in ragione, appunto, della denunciata disposizione di cui al comma 5 del menzionato art. 30 - applicabile, per la sua natura di norma processuale, anche ai giudizi in corso - con la quale il legislatore dal 2010 ha sostituito il previgente termine prescrizionale con il nuovo termine di decadenza (nel caso sub iudice in...

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