n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 luglio 2020 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore;

per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5, lettera a), della legge Molise n. 1 del 30 aprile 2020 pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 30 aprile 2020 recante «Legge di stabilita' regionale 2020». Nel B.U.R. Molise del 30 aprile 2020, n. 39 e' stata pubblicata la legge regionale 30 aprile 2020, n. 1, recante «Legge di stabilita' regionale 2020». In particolare l'art. 12, comma 5, lettera a), della legge Regione Molise n. 1/2020 cosi' dispone: «5. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, dell'art. 27, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticita' arrecate, puo' con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera stagione venatoria». Il Presidente del Consiglio ritiene che tale norma di legge sia censurabile in quanto si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in relazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Come ben noto, la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e' contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», tale legge, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, individua, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte costituzione n. 233/2010). Al riguardo, codesta Corte costituzionale ha affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, stabilire standard minimi e...

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