n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it , nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale del 27 giugno 2018 n. 10, recante «Disposizioni in materia sanitaria», pubblicata sul BUR Basilicata n. 26 del 29 giugno 2018. La legge della Regione Basilicata del 27 giugno 2018, n. 10, recante «Disposizioni in materia sanitaria», presenta profili d'illegittimita' costituzionale in quanto invade la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ledendo altresi' il precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost. In particolare. 1) L'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia di sanita' convenzionata», al comma 1, dispone che «Fino all'approvazione della delib. G.R. n. 347 del 3 maggio 2017, le indennita' aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, dell'Accordo integrativo regionale approvato con delib. G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico operante nel settore delle prestazioni assistenziali della medicina convenzionata a garanzia del miglioramento e dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini». Il successivo comma 2 precisa che «le indennita' di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilita', allo svolgimento di tutte le attivita'.». A sua volta l'art. 35 dell'Accordo integrativo regionale, richiamato dalla norma regionale in esame, al comma 1, prevede che ai medici di continuita' assistenziale spetti un compenso aggiuntivo pari a «4 euro l'ora quale indennita' per i rischi derivanti dalla peculiarita' del servizio svolto». Le disposizioni regionali in esame riconoscono pertanto ai medici di continuita' assistenziale, fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale n. 347 del 3...

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