n. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Piemonte in persona del presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 7 e 13, comma 1 della legge Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018 pubblicata nel BUR n. 21 del 21 giugno 2018 recante «Tutela della fauna e gestione faunistica-venatoria» giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2018. La legge regionale Piemonte 19 giugno 2016 n. 5 - Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria ha disposto «1. ... nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformita' delle direttive comunitarie e delle Convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare, i seguenti scopi:... c) disciplinare l'attivita' venatoria;

  1. garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversita' coordinando e disciplinando a tal fine l'attivita' venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in particolare in aree collinari e montane;

    ... 2. La Regione disciplina, altresi', per gli aspetti di competenza, la gestione del territorio regionale ai fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, la Regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunita' internazionale, nazionale e regionale. 3. Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali e entropici di equilibrio» (art. 1). L'art. 6, comma 7, relativo alla pianificazione faunistica-venatoria regionale, che prevede la facolta' del proprietario (o conduttore) di un fondo di chiederne la chiusura alla caccia si pone in contrasto con l'art. 842 cc, 15 della legge n. 157/92 e 20 comma 2 della legge n. 241/90. L'art. 13, comma 1, che disciplina il calendario venatorio regionale, attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottarlo e a disciplinare l'esercizio della attivita' venatoria si pone in contrasto con l'art. 18 della legge n. 157/1992. Le due disposizioni della norma regionale in esame, che costituiscono misure attinenti alla conservazione e alla gestione del patrimonio faunistico-ambientale regionale, che e' componente essenziale del patrimonio faunistico-ambientale nazionale, ne pregiudicano la tutela violando la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall'art. 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione. Le norme statali sopra richiamate dettano la disciplina armonizzata per la tutela della fauna e la gestione faunistica - venatoria del territorio nazionale e le competenze attribuite alla Regione sono finalizzate ad impedire che la specificita' del territorio regionale comprometta il conseguimento del contemperamento degli interessi coinvolti nella protezione dell'ecosistema. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione...

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