n. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2015 -

LA CORTE DI APPELLO di Trieste Collegio lavoro, costituita come segue: dott. Mario Pellegrini, Presidente;

dott. Francesca Mulloni, consigliere;

dott. Lucio Benvegnu', consigliere. Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso depositato il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela Graziani e Giulia Pividori contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N. P.S., in persona del Presidente in carica con gli avvocati Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti. Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, esponendo di avere svolto attivita' di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 maturando cosi' una contribuzione nella gestione per i lavoratori dipendenti pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici. Esponeva poi la ricorrente di avere, nel febbraio 2001, inoltrato domanda all'Istituto parte in causa volta a ricevere l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione: detta richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e quindi l'interessata, sino a tutto il mese di marzo 2004, aveva provveduto a versare all'I.N.P.S. la somma di €

24.355,80 per la citata contribuzione volontaria si' da raggiungere un numero di 130 settimane utili ed un totale di 1829 settimane utili ai fini di pensione. Nelle more peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005 la Osso aveva intrapreso un'attivita' di lavoro saltuario come promotrice commerciale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e solo nei fine settimana versando i contributi nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, legge n. 335/1995 gestione cui si era iscritta nell'ottobre 2002. Era poi accaduto che, maturata l'anzianita' contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente (come detto sopra dal 1967 al 2000) e della contribuzione volontaria (ripetesi con versamenti operati dal luglio 2001 al marzo 2004) l'attrice aveva richiesto nel gennaio 2005 la concessione della pensione e che detta sua richiesta era stata accolta con istituzione dall'aprile 2005 di assegno di pensione. Era seguita poi richiesta dell'interessata avanzata nel giugno 2007 volta ad ottenere la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005;

era pero' accaduto nell'ottobre 2008 che l'I.N.P.S. aveva segnalato all'attrice la presenza di doppia contribuzione dal 2003 al 2005 (si trattava dei contributi volontari e di quelli versati per la gestione separata in riferimento all'attivita' di collaborazione come promotrice curata dal 2003 al 2005) e che detta ipotesi non era consentita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 184/2007. L'ente resistente aveva poi revocato la pensione di anzianita' in essere per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria e comunicato alla Osso l'esistenza di un indebito di €

82.502,96 per i ratei di pensione a lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. La ricorrente, curati gli incombenti di carattere preliminare al giudizio, agiva indi in giudizio per fare appurare il suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003/2005, l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di anzianita' di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, la condanna dell'Istituto a restituire le somme pagate dall'interessata per la contribuzione volontaria ed oramai inutili e non dovute. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere alle pretese dell'attrice, esporre le proprie difese, chiedendo la reiezione delle domande di parte avversa. La causa, senza attivita' istruttoria, veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 142/2010 dd. 15.6/24.9.2010. Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte la domanda, posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate per contribuzione...

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