n. 55 ORDINANZA 24 febbraio - 18 marzo 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di B.M. ed altri con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con l'ordinanza menzionata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123;

che in base alla disposizione censurata, contenuta, invero, nel solo comma 5, fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, «chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale»;

che le questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate all'esito dell'udienza preliminare, dovendo il giudice a quo decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di alcuni imputati, anche per il reato di cui all'art. 682 del codice penale, in relazione all'art. 2, commi 4 e 5, della legge 14 luglio 2008, n. 123, perche' «impedivano e comunque rendevano piu' difficoltoso l'accesso autorizzato di n. 5 autoarticolati dell'Esercito italiano, che trasportavano materiale argilloso destinato alla realizzazione di strutture logistiche dell'accampamento sito all'interno dell'area di interesse strategico nazionale», ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato d.l. n. 90 del 2008, come convertito;

che il...

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