n. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2018 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione Civile composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente;

dott. Antonio Oricchio - consigliere;

dott. Antonello Cosentino - relatore consigliere;

dott. Luigi Abete - consigliere;

dott. Raffaele Sabato - consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 8878-2014 proposto da Bolognesi Davide, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Q. Visconti 20, presso lo studio dell'avvocato Renzo Ristuccia, che lo rappresenta e lo difende - ricorrente;

Contro CONSOB Commissione Nazionale Societa' e Borsa, elettivamente domiciliato in Roma, V. Martini Giovanni Battista 3, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Providenti, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonella Valente, Maria Letizia Ermetes, Michela Dini - controricorrente;

Avverso la sentenza n. 5276/2013 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 20 novembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2017 dal consigliere dott. Antonello Cosentino;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per cassazione senza rinvio per la sanzione inflitta ex art. 187, rigetto nel resto;

Udito l'avv. Ristuccia Renzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Uditi gli avv.ti Valente Antonella e Dini Michela, difensori della resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. Il sig. Davide Bolognesi ha chiesto la cassazione della sentenza della corte d'appello di Roma che ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso la delibera CONSOB n. 18199 dell'8 maggio 2012, avente ad oggetto l'irrogazione a suo carico di sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: T.U.F.). 2. Con la suddetta delibera la CONSOB aveva adottato nei confronti del medesimo Bolognesi (socio e consigliere di amministrazione della societa' FMR Art'e') le seguenti misure: a) aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 200.000 in relazione all'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 1, lettera a) del T.U.F. (insider trading), con riguardo all'acquisto di 30.000 azioni FMR Art'e', dal medesimo effettuato tra il 19 e il 26 febbraio 2009 sulla base del possesso dell'informazione privilegiata relativa all'imminente lancio di una OPA per delisting su tale societa', da lui stesso promossa insieme con altri due soci della stessa FMR Art'e';

  1. aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 100.000 in relazione all'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 1, lettera c), T.U.F., per aver il ricorrente indotto la signora Laura Russo a comprare azioni della medesima societa' FMR Art'e';

  2. aveva irrogato una sanzione pecuniaria di' euro 50.000 in relazione all'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. a causa del comportamento dilatorio tenuto dal ricorrente, il quale, dopo aver piu' volte rinviato la data dell'audizione cui era stato convocato in qualita' di persona informata dei fatti, si era poi rifiutato di rispondere alte domande;

  3. aveva applicato la sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' prevista dall'art. 187-quater, comma 1, T.U.F., per la durata di 18 mesi;

  4. aveva disposto la confisca per equivalente del profitto e dei mezzi usati per ottenerlo ai sensi dell'art. 187-sexies T.U.F., fino alla concorrenza dell'importo di euro 149.760. 3. Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi, rispettivamente riferiti alle statuizioni della sentenza gravata di seguito indicate: - con il primo mezzo si censura la statuizione che ha disatteso l'impugnativa della sanzione irrogata dalla CONSOB - ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, lettera c), T.U.F. - per aver il ricorrente indotto la sig.ra Laura Russo a comprare azioni della societa' FMR Art'e';

    - con il secondo mezzo si censura la statuizione che ha disatteso l'impugnativa avverso la sanzione irrogata dalla CONSOB - ai sensi dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. - per avere il ricorrente ostacolato l'attivita' ispettiva della CONSOB;

    - con il terzo mezzo si censura la statuizione che ha disatteso l'impugnativa avverso la confisca per equivalente - ai sensi dell'art. 187-sexies T.U.F. - del profitto ritratto dai ricorrente dalle operazioni di trading effettuate sulla base del possesso dell'informazione privilegiata, nonche' dei mezzi usati per ottenerlo. 4. La CONSOB ha depositato controricorso. 5. La causa e' stata discussa alla pubblica udienza del 13 aprile 2017, per la quale tanto il ricorrente quanto la CONSOB hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Il Collegio si e' successivamente riconvocato il 15 ottobre 2017 e, nuovamente, il 24 gennaio 2018 e la presente ordinanza e' stata deliberata all'esito di quest'ultima riconvocazione. Ragioni della decisione 6. Il primo motivo di ricorso. Con il primo motivo, riferito al vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 187-septies T.U.F., da interpretare alla luce dell'art. 6 CEDU, in cui la corte d'appello sarebbe incorsa disattendendo l'eccezione con cui egli aveva lamentato come la CONSOB lo avesse sanzionato per un fatto (la raccomandazione alla signora Russo di acquistare azioni FMR Art'e') diverso da quello originariamente contestatogli (la trasmissione alla signora Russo dell'informazione privilegiata relativa al prossimo lancio di un'OPA sulla societa' FMR Art'e'), cosi' violando la prescrizione che l'irrogazione delle sanzioni avvenga «previa contestazione degli addebiti agli interessati» (art. 187-septies, primo comma, T.U.F.). In proposito il ricorrente puntualizza che, con l'originario atto di contestazione del 13 maggio 2011 e con il conseguente atto di accertamento, gli era stata addebitata la violazione della lettera b) dell'art. 187-bis T.U.F., che punisce chi comunica ad altri informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. tipping), mentre l'impugnato provvedimento sanzionatorio lo aveva riconosciuto responsabile della violazione delta lettera c) dell'art. 187-bis T.U.F., che punisce chi raccomanda o induce altri, sulla base di una informazione privilegiata, al compimento di operazioni su strumenti finanziari (c.d. tuyautage). In tal modo, secondo il ricorrente, sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione sancito dall'art. 187-septies del T.U.F., da interpretare anche alla luce dell'art. 6 CEDU (e della relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo). 7. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo, riferito al vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 187-octies T.U.F., commi 3, lettera c), e 7, nonche' dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F., da interpretare alla luce dei principi costituzionali e dell'art. 6 CEDU, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa rigettando l'impugnativa avverso la sanzione di €

    50.000 irrogatagli per avere ostacolato l'attivita' ispettiva della CONSOB, differendo immotivatamente la data dell'audizione cui era stato convocato in qualita' di persona informata dei fatti e poi rifiutandosi di rispondere alle domande. Nel mezzo di ricorso si argomenta che la sanzione irrogata al Bolognesi sarebbe incompatibile col principio «nemo tenetur se detegere», anche in ragione dei rilievo che le dichiarazioni rese nel corso di tale audizione possono essere trasmesse al Pubblico Ministero, qualora vengano ravvisati gli estremi di una condotta penalmente rilevante (art. 187-decies, comma 2). Ad avviso del ricorrente, la previsione dell'obbligo di presentarsi all'audizione e, ivi, di rendere dichiarazioni, dietro la comminatoria di una sanzione rilevante, integrerebbe una violazione dell'art. 6 CEDU e dei principi del giusto processo recepiti all'art. 111 della Costituzione. A chiusura del motivo di ricorso il ricorrente solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli 187-octies e 187-quinquiesdecies, per il caso non se ne ritenga possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU, «nella misura in cui il primo non prevede l'applicazione degli articoli 61, 63 e 198, comma 2, codice di procedura penale ed il secondo contempli una sanzione amministrativa per il soggetto sottoposto ad indagini CONSOB che rifiuti di fornire risposte suscettibili di utilizzazione in sede penale e comunque in sede di applicazione di gravi sanzioni amministrative». 8. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo, riferito al vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 187-sexies T.U.F., da interpretare alla luce dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 6 della CEDU, nonche' dell'art. 3 l. 241/1990, in merito alla sanzione della confisca per equivalente (art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c.). In primo luogo il ricorrente, deducendo il carattere non obbligatorio della confisca per equivalente ex art. 187-sexies T.U.F., censura la sentenza gravata per aver disatteso, sull'erroneo presupposto della obbligatorieta' di detta confisca, la doglianza con cui egli aveva lamentato l'omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio sulle ragioni dell'applicazione della confisca medesima. In ogni caso, secondo il ricorrente, il disposto dell'art. 187-sexies, secondo comma, T.U.F., ove interpretato nel senso della obbligatorieta' della confisca per equivalente, desterebbe dubbi di legittimita' costituzionale, anche in relazione alle disposizioni della CEDU, rilevanti, quali norme interposte, ex art. 117 Cost.. 1) Sotto un primo profilo il ricorrente denuncia il contrasto con l'art. 6 CEDU, in relazione all'articolo art. 117...

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