n. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Abruzzo. in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 18 giugno 2018, n. 14, recante «Disposizioni in materia sanitaria», pubblicata sul BUR Abruzzo n. 65 del 20 giugno 2018. La legge della Regione Abruzzo del 18 giugno 2018, n. 14, recante «Disposizioni in materia sanitaria», presenta profili d'illegittimita' costituzionale in quanto invade la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ledendo altresi' il precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, della Costituzione. In particolare l'art. 1, rubricato «Disposizioni in materia di sanita' convenzionata», al comma 1, riconosce ai medici di continuita' assistenziale, fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017, un compenso aggiuntivo, che, ai sensi dell'art. 13, «Trattamento economico», comma 1, dell'Accordo integrativo regionale approvato con delibera G.R. n. 916 del 9 agosto 2006 e' pari a euro 4/ora, quale indennita' per i rischi legati alla tipologia dell'incarico;

il successivo comma 2 precisa che detta indennita' «si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilita', allo svolgimento di tutte le attivita'...». Il riconoscimento del predetto compenso aggiuntivo si discosta dai principi che ispirano l'Accordo collettivo nazionale di settore che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuita' assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili. In particolare, l'art. 67, comma 1, dell'ACN 29 luglio 2009, di modifica dell'ACN del 2005 stabilisce che «Il medico di continuita' assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio». Il comma...

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